Art. 8.
                          Entrata in vigore

   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 31 luglio 2007
                              DEL TURCO