Art. 10.
                         Compiti dei comuni

   1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:
   a)   il   rilascio  delle  autorizzazioni  alla  realizzazione  di
strutture sanitarie e socio-sanitarie;
   b)  il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita'
sanitarie e socio-sanitarie;
   c)  l'attivita'  di  vigilanza  sulle strutture autorizzate che si
esplica  per  il  tramite  delle  competenze  igienico-sanitarie  dei
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.
   2.  Per quanto attiene alle sanzioni per violazione delle norme in
materia di realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento
di  strutture  sanitarie e socio-sanitarie nonche' per l'esercizio di
attivita'   sanitarie  e  socio-sanitarie  in  carenza  di  specifica
autorizzazione  si  rinvia  a  quanto  previsto dalla legge 19 luglio
1984,  n.  47: Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative
in  materia  sanitaria.  Il  Sindaco  del  comune  nel  cui ambito e'
commessa  la  violazione  e'  competente  a ricevere il rapporto e ad
applicare  le sanzioni nel caso non sia stato effettuato il pagamento
in  misura  ridotta  di  cui  agli  articoli  16  e 17 della legge n.
689/1981.