Art. 10. Compiti dei comuni 1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni: a) il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie; b) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie; c) l'attivita' di vigilanza sulle strutture autorizzate che si esplica per il tramite delle competenze igienico-sanitarie dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali. 2. Per quanto attiene alle sanzioni per violazione delle norme in materia di realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento di strutture sanitarie e socio-sanitarie nonche' per l'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie in carenza di specifica autorizzazione si rinvia a quanto previsto dalla legge 19 luglio 1984, n. 47: Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria. Il Sindaco del comune nel cui ambito e' commessa la violazione e' competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni nel caso non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui agli articoli 16 e 17 della legge n. 689/1981.