Art. 11. Autorizzazione predefinitiva 1. L'autorizzazione predefinitiva e' la fase nella quale si collocano tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, gia' operanti sul territorio, all'atto dell'emanazione della presente legge. Tale fase e' caratterizzata dalla possibilita' da parte delle strutture pubbliche e private di utilizzare modalita' e tempi di adeguamento appositamente stabiliti, nel caso non si verifichi il possesso, anche parziale, dei requisiti minimi autorizzativi. 2. Per le strutture di cui al comma 1 e' previsto un percorso di autorizzazione che, attraverso un programma di adeguamento prestabilito, porti le stesse al completamento della fase di autorizzazione definitiva. Il programma di adeguamento contiene: il cronoprogramma degli interventi, le modalita' di attuazione nonche', per le strutture di parte pubblica, i costi ed i relativi finanziamenti. 3. Entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione di Giunta di cui al comma 2 dell'art. 4. I Rappresentanti legali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio trasmettono al Comune competente domanda di autorizzazione definitiva corredata di autocertificazione relativa allo stato di fatto della rispettiva struttura rispetto ai requisiti minimi autorizzativi e di eventuale Programma di Adeguamento degli stessi. Trascorso il termine indicato nel presente comma, gli inadempienti l'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria sono sottoposti alle sanzioni previste al comma 8 dell'art. 5.