Art. 11.
                    Autorizzazione predefinitiva

   1.  L'autorizzazione  predefinitiva  e'  la  fase  nella  quale si
collocano tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e
private, gia' operanti sul territorio, all'atto dell'emanazione della
presente  legge.  Tale  fase  e' caratterizzata dalla possibilita' da
parte  delle  strutture pubbliche e private di utilizzare modalita' e
tempi  di  adeguamento  appositamente  stabiliti,  nel  caso  non  si
verifichi   il   possesso,   anche  parziale,  dei  requisiti  minimi
autorizzativi.
   2.  Per  le strutture di cui al comma 1 e' previsto un percorso di
autorizzazione   che,   attraverso   un   programma   di  adeguamento
prestabilito,   porti  le  stesse  al  completamento  della  fase  di
autorizzazione  definitiva.  Il programma di adeguamento contiene: il
cronoprogramma  degli interventi, le modalita' di attuazione nonche',
per   le   strutture  di  parte  pubblica,  i  costi  ed  i  relativi
finanziamenti.
   3.  Entro  novanta giorni dall'approvazione della deliberazione di
Giunta  di  cui al comma 2 dell'art. 4. I Rappresentanti legali delle
strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie pubbliche e private operanti
sul   territorio   trasmettono   al   Comune  competente  domanda  di
autorizzazione  definitiva  corredata  di autocertificazione relativa
allo  stato di fatto della rispettiva struttura rispetto ai requisiti
minimi  autorizzativi  e  di eventuale Programma di Adeguamento degli
stessi.  Trascorso  il  termine  indicato  nel  presente  comma,  gli
inadempienti    l'obbligo   di   presentazione   della   domanda   di
autorizzazione  provvisoria sono sottoposti alle sanzioni previste al
comma 8 dell'art. 5.