Art. 12. Accreditamento predefinitivo 1. Nel rispetto di quanto disposto in materia di accreditamento dal comma 796, lettere s), t) e u) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: a) l'acereditamento predefinitivo e' la fase nella quale si' collocano tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche gia' operanti sul territorio e private provvisoriamente accreditate ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al momento dell'entrata in vigore della presente legge; b) entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle deliberazioni di Giunta di cui alle lettere e) e d) del comma 2 dell'art. 6 i rappresentanti legali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di cui alla lettera a) trasmettono alla Regione domanda di acereditamento definitivo; c) le strutture pubbliche e private, di cui alla lettera a) entrano nel percorso di accreditamento predefinitivo purche' abbiano inoltrato domanda di autorizzazione definitiva secondo le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 11.