Art. 12.
                    Accreditamento predefinitivo

   1.  Nel  rispetto  di quanto disposto in materia di accreditamento
dal  comma  796,  lettere  s),  t)  e  u)  dell'art. 1 della legge 27
dicembre  2006,  n.  296: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato:
   a)  l'acereditamento  predefinitivo  e'  la  fase  nella quale si'
collocano  tutte  le  strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche
gia'  operanti  sul territorio e private provvisoriamente accreditate
ai   sensi   della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  al  momento
dell'entrata in vigore della presente legge;
   b)   entro   novanta   giorni   dalla   entrata  in  vigore  delle
deliberazioni  di  Giunta  di  cui  alle  lettere e) e d) del comma 2
dell'art.  6  i  rappresentanti  legali  delle  strutture sanitarie e
socio-sanitarie   pubbliche   e   private  di  cui  alla  lettera  a)
trasmettono alla Regione domanda di acereditamento definitivo;
   c)  le  strutture  pubbliche  e  private,  di  cui alla lettera a)
entrano  nel percorso di accreditamento predefinitivo purche' abbiano
inoltrato  domanda  di autorizzazione definitiva secondo le modalita'
di cui al comma 3 dell'art. 11.