Art. 2.
          Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione

   1. Sono assoggettate ad autorizzazione:
   a) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano assistenza
specialistica in regime ambulatoriale:
   1) ambulatori di specialistica medica;
   2) ambulatori di specialistica chirurgica;
   3) ambulatori di specialistica odontoiatrica;
   4) ambulatori delle professioni specialistiche sanitarie;
   5) medicina di laboratorio;
   6) diagnostica per immagini;
   7) riabilitazione (stabilimenti di fisiochinesi terapia);
   8)  recupero  e  rieducazione  funzionale  (ex  art.  26  legge 23
dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario regionale);
   9) dialisi;
   10) terapia iperbarica;
   11) consultori familiari;
   12) centri di salute mentale;
   13) trattamento delle tossicodipendenze;
   14) poliambulatori.
   b) i presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno
per acuti e postacuti;
   c)  le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attivita'
assistenziali,  escluse  quelle sociali a rilevanza sanitaria, di cui
all'art.  3,  comma  2,  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  14  febbraio  2001,  che hanno l'obiettivo di supportare la
persona  in  stato  di  bisogno,  con  problemi  di  disabilita' o di
emarginazione   condizionanti   lo   stato   di   salute,  in  regime
residenziale o semiresidenziale:
   1)  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie che erogano attivita'
riabilitativa   extraospedaliera   per   portatori   di   disabilita'
sensoriali, fisiche e psichiche;
   2)  strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attivita' di
tutela  della salute mentale, ad esclusione delle strutture destinate
all'accoglienza   di   persone  con  problematiche  psicosociali  che
necessitano  di  assistenza continua e risultano prive del necessario
supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare
sia  temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con
il progetto individuale;
   3)  strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attivita' di
tutela di soggetti affetti da dipendenze patologiche;
   4) strutture sanitarie e socio-sanitarie, di cui all'art. 3, comma
1  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio
2001,   che   erogano   attivita'  di  assistenza  di  soggetti,  non
esclusivamente    anziani,    in    esiti   di   patologie   fisiche,
psichico-sensoriali  o miste, non autosufficienti e non assistibili a
domicilio;
   5)  strutture  sanitarie  che erogano attivita' di cure palliative
rivolte ai malati terminali ovvero «hospice»;
   d) complessi e stabilimenti termali;
   e)  gli  studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie
di  cui  al  comma  1 dell'art. 8-ter, decreto legislativo 229/99 ove
attrezzati   per   erogare  prestazioni  di  chirurgia  ambulatoriale
elencate  in  Allegato B4 - Lista procedure chirurgiche eseguibili in
regime  ambulatoriale - della legge regionale 23 giugno 2006, n. 20 -
Misure  per  il  settore  sanita'  relative  al  funzionamento  delle
strutture   sanitarie   ed   all'utilizzo   appropriato   dei  regimi
assistenziali  del  macrolivello  ospedaliero e territoriale e per la
loro  regolazione  -  ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di
particolare  complessita' o che comportino un concreto rischio per la
sicurezza  del  paziente  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 8-ter del
decreto legislativo n. 229/1999.
   2. Non sono assoggettati ad autorizzazione:
   a)  gli studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera
scelta  che  rispondono  a  requisiti  stabiliti  dai vigenti accordi
collettivi nazionali;
   b) gli studi delle seguenti professioni sanitarie:
   Professioni sanitarie riabilitative:
   logopedista;
   ortottista - assistente di oftalmologia;
   tecnico riabilitazione psichiatrica;
   terapista occupazionale;
   educatore professionale.
   Professioni tecnico - sanitarie
   Professioni tecniche della prevenzione.
   3.  I  professionisti di cui al comma 2 che svolgono autonomamente
la  propria  attivita'  professionale  in  regime  fiscale di persona
fisica,     comunicano    all'Azienda    Sanitaria    Locale    (ASL)
territorialmente competente l'inizio dell'attivita'.
   4. Non sono comunque assoggettate alle disposizioni della presente
legge tutte le strutture ed i servizi alla persona disciplinati dalla
legge  regionale n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni, ed
ogni altra tipologia erogante prestazioni e servizi sociali nell'area
di minori, donne, anziani e disabili.
   5. Per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di cui
all'art.  8-ter  del  decreto  legislativo  n. 502/92, modificato dal
decreto  legislativo  n. 229/99, i requisiti strutturali, tecnologici
ed  organizzativi  sono  definiti  di concerto con l'Assessorato alle
politiche sociali.