Art. 3. Autorizzazione alla realizzazione 1. La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilita' con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. 2. Le strutture avviate ed in fase di realizzazione che hanno gia' ottenuto, con la normativa in essere, il parere di accoglibilita' dalla Regione sono esentate dal presentare le domande di autorizzazione alla realizzazione. 3. Gli studi odontoiatrici e delle professioni sanitarie non sono contemplati tra le strutture da disciplinare con l'atto del fabbisogno. 4. Le domande per l'autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria o socio-sanitaria sono inoltrate dai rappresentanti legali di parte pubblica o privata al Comune territorialmente competente, congiuntamente alla richiesta di permesso di costruire. 5. Il Comune territorialmente competente rilascia l'eventuale permesso di costruire contestualmente all'autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria o socio-sanitaria previa verifica di: a) rilascio da parte del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente del parere positivo igienico- sanitario di congruita' del progetto rispetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed impiantistici previsti nell'apposito manuale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4; b) nulla osta di compatibilita', rilasciato dalla Direzione sanita' previo parere obbligatorio e vincolante, da rendere entro e non oltre sessanta giorni - per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e per gli studi professionali singoli e associati, mono o polispecialistici di cui al comma 2 dell'art. 8-ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni - ed entro e non oltre centoventi giorni - per le strutture residue a piu' elevata complessita' - dalla presentazione della domanda e comunque entro sessanta giorni dall'istruzione della pratica da parte del Servizio competente, della Conferenza permanente Regione - Aziende sanitarie locali, della tipologia di attivita' richieste in relazione al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti in ambito regionale. 6. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, sono stabilite le procedure di autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento di strutture sanitarie e socio-sanitarie; i modelli di richiesta indicanti la documentazione da allegare e le necessarie auto-certificazioni.