Art. 3.
                  Autorizzazione alla realizzazione

   1.   La  realizzazione,  l'ampliamento,  la  trasformazione  e  il
trasferimento    in   altro   comune   di   strutture   sanitarie   e
socio-sanitarie  possono  essere  autorizzati  previa  verifica della
compatibilita'    con   quanto   previsto   dagli   strumenti   della
programmazione  sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani
stralcio, atto di fabbisogno.
   2. Le strutture avviate ed in fase di realizzazione che hanno gia'
ottenuto,  con  la  normativa  in essere, il parere di accoglibilita'
dalla   Regione   sono   esentate   dal   presentare  le  domande  di
autorizzazione alla realizzazione.
   3.  Gli studi odontoiatrici e delle professioni sanitarie non sono
contemplati   tra   le  strutture  da  disciplinare  con  l'atto  del
fabbisogno.
   4.   Le   domande   per   l'autorizzazione   alla   realizzazione,
ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria
o  socio-sanitaria  sono inoltrate dai rappresentanti legali di parte
pubblica   o   privata   al   Comune   territorialmente   competente,
congiuntamente alla richiesta di permesso di costruire.
   5.  Il  Comune  territorialmente  competente  rilascia l'eventuale
permesso   di   costruire   contestualmente  all'autorizzazione  alla
realizzazione,  ampliamento,  trasformazione  o  trasferimento  della
struttura sanitaria o socio-sanitaria previa verifica di:
   a)  rilascio  da  parte  del Dipartimento di prevenzione della ASL
territorialmente  competente  del parere positivo igienico- sanitario
di  congruita' del progetto rispetto ai requisiti minimi strutturali,
tecnologici ed impiantistici previsti nell'apposito manuale di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 4;
   b)  nulla  osta  di  compatibilita',  rilasciato  dalla  Direzione
sanita'  previo  parere obbligatorio e vincolante, da rendere entro e
non  oltre sessanta giorni - per le strutture che erogano prestazioni
di  assistenza  specialistica in regime ambulatoriale e per gli studi
professionali singoli e associati, mono o polispecialistici di cui al
comma  2 dell'art. 8-ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e  successive  modifiche  e  integrazioni  -  ed  entro  e  non oltre
centoventi   giorni  -  per  le  strutture  residue  a  piu'  elevata
complessita'  -  dalla  presentazione  della domanda e comunque entro
sessanta  giorni  dall'istruzione della pratica da parte del Servizio
competente,  della  Conferenza permanente Regione - Aziende sanitarie
locali,  della  tipologia  di  attivita'  richieste  in  relazione al
fabbisogno  complessivo  ed  alla  localizzazione  territoriale delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti in ambito regionale.
   6.  Entro  novanta  giorni  dalla entrata in vigore della presente
legge,  con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare  competente  in  materia,  sono  stabilite le procedure di
autorizzazione  alla  realizzazione,  ampliamento,  trasformazione  o
trasferimento  di strutture sanitarie e socio-sanitarie; i modelli di
richiesta  indicanti  la  documentazione  da allegare e le necessarie
auto-certificazioni.