Art. 4.
                    Autorizzazione all'esercizio

   1.  I soggetti, gia' autorizzati ai sensi dell'art. 3, per l'avvio
delle  attivita'  richiedono  al  Comune  territorialmente competente
l'autorizzazione  all'esercizio  delle specifiche attivita' descritte
dal   comma   1   dell'art.   2.   Il   rilascio  dell'autorizzazione
all'esercizio, che ha durata quinquennale, e' subordinato al rispetto
dei  requisiti  minimi  strutturali,  teenologici, organizzativi e di
dotazione di personale definiti in apposito Manuale di Autorizzazione
e   verificati   dal  Dipartimento  di  Prevenzione  territorialmente
competente.  Le  direttive-guida  per  la  redazione  del  manuale di
autorizzazione  sono  approvate  dal  Consiglio  regionale  entro  il
termine  di  sessanta  giorni  dalla entrata in vigore della presente
legge.
   2.  Entro  novanta  giorni  dalla entrata in vigore della presente
legge,  con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare  competente  in  materia,  sono  stabilite la procedura di
autorizzazione,  i termini, il modello di richiesta di autorizzazione
all'esercizio  indicante le documentazioni da allegare, le necessarie
autocertificazioni   ed  il  manuale  di  autorizzazione  integrativo
rispetto  alla  legge  regionale  29 luglio 1998, n. 62 - Recepimento
atto   di   indirizzo  e  coordinamento  contenuto  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.
   3.  Il Comune rilascia al rappresentante legale del richiedente il
certificato di autorizzazione all'esercizio che indica:
   a) i dati anagrafici del soggetto se il richiedente e' una persona
fisica;
   b) la sede e denominazione sociale se il richiedente e' un ente di
diritto pubblico;
   c) la sede e ragione sociale se il richiedente e' una societa';
   d)  la  tipologia  delle  attivita'  sanitarie  e  socio-sanitarie
autorizzate;
   e) le eventuali prescrizioni condizionanti l'autorizzazione;
   f)  i  dati  anagrafici  e  titoli  del direttore sanitario la cui
eventuale   decadenza   va   segnalata   al   Comune   congiuntamente
all'indicazione del nuovo direttore.
   Copia  di  tale certificato va inoltrata dal Comune alla direzione
Sanita' regionale.
   4.  Per  quanto  attiene i requisiti di designazione del personale
medico  di Casa di Cura con funzioni igienico-organizzative si rinvia
a quanto previsto nell'art. 32, commi da 1 a 6 e comma 8, della legge
regionale 14 settembre 1989, n. 85: Norme sulla disciplina delle case
di  cura  private e successive modifiche ed integrazioni. E' comunque
vietato  svolgere  le funzioni di direttore sanitario responsabile di
piu'  di una Casa di Cura Privata. E' altresi' vietato cumulare in un
solo professionista le competenze ed il titolo di direttore sanitario
responsabile  di  presidi  e  centri  ambulatoriali extra-ospedalieri
appartenenti  ad  Enti  di  diritto  privato ovvero a persone fisiche
diverse.
   5. In caso di decesso del titolare di autorizzazione e' consentito
agli eredi di continuare l'esercizio della stessa attivita' sanitaria
o  socio-sanitaria  autorizzata per un periodo di tempo massimo di un
anno.  Entro  lo  stesso  periodo, sulla base della verifica dei soli
requisiti  soggettivi  e  previa autocertificazione sul permanere del
possesso  dei  requisiti  oggettivi, deve essere ottenuto il rilascio
della nuova autorizzazione, pena la decadenza.
   6. Altre cause di decadenza di autorizzazione sono:
   a)   la   rinuncia   all'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  e
socio-sanitarie;
   b) la cancellazione della persona giuridica autorizzata;
   c)  il mancato avviamento dell'esercizio entro centoottanta giorni
dalla  data  di  rilascio  del  titolo autorizzativo. Tale termine di
decadenza  non  si  applica  in caso di presentazione dell'istanza di
acereditamento  delle attivita' autorizzate per tutta la durata della
relativa istruttoria.