Art. 5.
Attivita'   di   vigilanza   sul   possesso   dei   requisiti  minimi
                autorizzativi e sistema sanzionatorio

   1.   I  titolari  di  autorizzazione  all'esercizio  di  attivita'
sanitarie   e  socio-sanitarie  inviano  al  Comune  territorialmente
competente  un'autocertificazione,  con cadenza triennale, attestante
il  mantenimento  del  possesso  dei  requisiti  minimi autorizzativi
definiti dal Manuale di Autorizzazione emanato dalla Regione.
   2.   Il  Comune  trasmette  le  autocertificazioni  ricevute  alla
Direzione  sanita'  per  conoscenza ed al Dipartimento di prevenzione
territorialmente  competente  che  dispone la necessaria attivita' di
vigilanza   e   controllo   sul   possesso   dei   requisiti   minimi
autorizzativi;
   3.   La  Direzione  sanita'  regionale  ha  facolta'  di  disporre
attivita'  ispettive  sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi
avvalendosi del Dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente
competente;
   4.   L'esito   delle  verifiche  effettuate  dal  Dipartimento  di
prevenzione  competente e' comunicato, entro trenta giorni, al Comune
e, per conoscenza, alla Direzione sanita' ed al legale rappresentante
della struttura interessata;
   5.  Qualora  sia  accertata l'assenza o la non congruita' di uno o
piu'   requisiti   minimi   autorizzativi,   il   Comune  diffida  il
rappresentante  legale  della  struttura  interessata a provvedere al
necessario  adeguamento ovvero a presentare eventuali giustificazioni
o  controdeduzioni  entro  un lasso di tempo determinato nell'atto di
diffida e che non puo' comunque superare i novanta giorni. La mancata
giustificazione,  le  controdeduzioni  ritenute  incongrue rispetto a
quanto  contestato,  l'inadempienza entro il termine stabilito ovvero
l'accertamento di comprovate e gravi carenze che possono pregiudicare
la  sicurezza  dei  cittadini  comportano,  da  parte  del Comune, un
ordinanza  di  sospensione  immediata, anche parziale, dell'attivita'
fino  a  quando  siano  rimosse  le  cause  che  hanno determinato il
provvedimento.  La  ripresa  delle  attivita'  sospese e' autorizzata
secondo la procedura gia' prevista al comma 2 dell'art. 4.
   6.  In  caso  di  sospensione  delle  attivita'  di cui al comma 5
disposta  per  tre volte nell'arco di due anni decorrenti dalla prima
sospensione,  il  comune  dispone la revoca dell'autorizzazione delle
attivita' sanitarie e sociosanitarie;
   7.   La  realizzazione,  l'ampliamento,  la  trasformazione  e  il
trasferimento di una struttura sanitaria o socio-sanitaria in carenza
di   specifica   autorizzazione   obbligano  il  comune  ad  adottare
un'ordinanza di chiusura immediata.
   8.  L'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  e socio-sanitarie in
carenza  di  specifica  autorizzazione  comporta  per il trasgressore
l'interdizione all'esercizio delle stesse attivita' per un periodo di
cinque  anni,  le  sanzioni  penali  previste dalla legge nonche' una
sanzione   amministrativa   che   andra'   fissata  e  periodicamente
aggiornata  mediante  apposita  deliberazione  di Giunta regionale da
emanarsi,  sentita  la  Commissione consiliare competente in materia,
entro  novanta  giorni  dalla  entrata in vigore della presente legge
tenuto  conto  di quanto stabilito dal Testo unico 1265/34 in materia
sanitaria, dalle disposizioni del codice penale in materia di abusivo
esercizio  della  professione  e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689
«Modifiche al sistema penale».