Art. 6. Accreditamento istituzionale 1. I soggetti pubblici e privati gia' autorizzati ai sensi dell'art. 4 all'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie richiedono alla Direzione sanita' l'inizio della procedura di accreditamento istituzionale definitivo inviando idonea istanza nei termini previsti dal bando semestralmente predisposto e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. Il rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte della Giunta regionale e' subordinato al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualita' dell'assistenza e definiti nel Manuale di accreditamento. Le linee guida per la redazione del manuale di acereditamento sono emanate dal Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente legge. 2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia, con deliberazione di Giunta regionale sono adottati: a) la costituzione dell'Organismo regionale per l'accreditamento; b) la procedura di acereditamento istituzionale. 3. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia, con deliberazione di Giunta regionale sono emanati: a) il modello di richiesta di accreditamento istituzionale definitivo indicante le documentazioni da allegarsi e le necessarie auto-certificazioni; b) il Manuale di Accreditamento che prevede un'articolazione per gradi di qualita' progressivamente crescenti a partire da un livello essenziale in funzione dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie. 4. L'accreditamento ha durata quinquennale ed e' rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata alla Direzione Sanita' della Regione Abruzzo nei termini e con le modalita' previste nel bando semestralmente predisposto e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La richiesta, corredata di autocertificazione attestante il mantenimento sul possesso dei requisiti di accreditamento, e' comunque presentata almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. L'accreditamento istituzionale si intende tacitamente rinnovato per cinque anni, alle stesse condizioni del precedente quinquennio, qualora il rappresentante legale della struttura non riceva notifica di eventuale provvedimento recante prescrizioni o diniego di rinnovo entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 5. Le strutture gia' accreditate che intendano valorizzare il conseguimento di requisiti di qualita' organizzativa o assistenziale tali da consentire l'accesso ad una classe piu' elevata di accreditamento istituzionale hanno facolta' di inoltrare, nei termini e nei tempi gia' citati al comma 3, un'istanza specifica di modifica della classe di acereditamento cui fara' seguito una procedura identica a quella prevista in fase di concessione. 6. La Direzione sanita', per assolvere ad una funzione di informazione e comunicazione ai cittadini, redige e aggiorna annualmente l'albo regionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate comprensivo del livello di accreditamento e della specifica tipologia di prestazioni erogabili e lo pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.