Art. 6.
                    Accreditamento istituzionale

   1.  I  soggetti  pubblici  e  privati  gia'  autorizzati  ai sensi
dell'art. 4 all'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie
richiedono   alla  Direzione  sanita'  l'inizio  della  procedura  di
accreditamento  istituzionale  definitivo inviando idonea istanza nei
termini  previsti  dal  bando semestralmente predisposto e pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
   Il  rilascio  dell'accreditamento  istituzionale  da  parte  della
Giunta  regionale  e'  subordinato al rispetto di ulteriori requisiti
orientati  al miglioramento continuo della qualita' dell'assistenza e
definiti  nel  Manuale  di  accreditamento.  Le  linee  guida  per la
redazione  del  manuale  di acereditamento sono emanate dal Consiglio
regionale entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore
del presente legge.
   2.  Entro  trenta  giorni  dalla  entrata in vigore della presente
legge,  sentita  la Commissione consiliare competente in materia, con
deliberazione di Giunta regionale sono adottati:
   a) la costituzione dell'Organismo regionale per l'accreditamento;
   b) la procedura di acereditamento istituzionale.
   3.  Entro  novanta  giorni  dalla entrata in vigore della presente
legge,  sentita  la Commissione consiliare competente in materia, con
deliberazione di Giunta regionale sono emanati:
   a)   il  modello  di  richiesta  di  accreditamento  istituzionale
definitivo  indicante  le documentazioni da allegarsi e le necessarie
auto-certificazioni;
   b)  il  Manuale di Accreditamento che prevede un'articolazione per
gradi  di qualita' progressivamente crescenti a partire da un livello
essenziale  in  funzione  dei  requisiti  posseduti  dalle  strutture
sanitarie e socio-sanitarie.
   4.  L'accreditamento  ha  durata quinquennale ed e' rinnovabile su
richiesta del rappresentante legale presentata alla Direzione Sanita'
della  Regione  Abruzzo  nei  termini e con le modalita' previste nel
bando   semestralmente   predisposto   e  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale   della   Regione   Abruzzo.  La  richiesta,  corredata  di
autocertificazione   attestante  il  mantenimento  sul  possesso  dei
requisiti  di  accreditamento, e' comunque presentata almeno sei mesi
prima  della scadenza del quinquennio. L'accreditamento istituzionale
si  intende  tacitamente  rinnovato  per  cinque  anni,  alle  stesse
condizioni  del  precedente  quinquennio,  qualora  il rappresentante
legale della struttura non riceva notifica di eventuale provvedimento
recante  prescrizioni  o  diniego di rinnovo entro centottanta giorni
dalla data di presentazione della domanda.
   5.  Le  strutture  gia'  accreditate  che intendano valorizzare il
conseguimento  di requisiti di qualita' organizzativa o assistenziale
tali   da   consentire  l'accesso  ad  una  classe  piu'  elevata  di
accreditamento istituzionale hanno facolta' di inoltrare, nei termini
e  nei tempi gia' citati al comma 3, un'istanza specifica di modifica
della  classe  di  acereditamento  cui  fara'  seguito  una procedura
identica a quella prevista in fase di concessione.
   6.  La  Direzione  sanita',  per  assolvere  ad  una  funzione  di
informazione   e   comunicazione  ai  cittadini,  redige  e  aggiorna
annualmente    l'albo   regionale   delle   strutture   sanitarie   e
socio-sanitarie accreditate comprensivo del livello di accreditamento
e  della  specifica  tipologia di prestazioni erogabili e lo pubblica
nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.