Art. 7.
Attivita'  di  vigilanza sul possesso dei requisiti di accreditamento
                            istituzionale

   1.  La  Direzione  sanita'  regionale  ha  facolta' di disporre in
qualunque   momento  attivita'  ispettive  volte  alla  verifica  del
possesso  dei  requisiti di accreditamento istituzionale sia nei casi
di  accreditamento subordinati all'esecuzione della prescrizione, sia
nel corso del quinquennio di validita' dell'acereditamento come anche
nella  fase  di rinnovo dell'accreditamento istituzionale avvalendosi
di gruppi ispettivi di lavoro nominati ai sensi della legge regionale
31  ottobre  1991,  n.  66:  Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
regionale  14  maggio  1983,  n.  25 recante: Disciplina del Servizio
ispettivo e del Collegio dei revisori delle ULSS.
   2. L'esito delle verifiche effettuate deve essere comunicato entro
quindici giorni al rappresentante legale della struttura interessata.
Qualora    venga    accertata    la   perdita   dei   requisiti   per
l'accreditamento,  la  Direzione  sanita'  diffida  il rappresentante
legale   della  struttura  interessata  a  provvedere  al  necessario
adeguamento   ovvero   a   presentare   eventuali  giustificazioni  o
contro-deduzioni  entro  un  lasso  di  tempo  che andra' determinato
nell'atto  di  diffida  e  che  non puo' comunque superare i sessanta
giorni.
   3.  Allo  scadere del termine di cui al comma 2, qualora non siano
stati  apportati gli adeguamenti previsti o non si ritengano adeguate
le giustificazioni addotte dal rappresentante legale della struttura,
la Giunta regionale delibera:
   a)  la  revoca  dell'accreditamento  e  degli accordi contrattuali
eventualmente  stabiliti  in caso di perdita dei requisiti essenziali
di cui al precedente comma 2, lettera d) dell'art. 6;
   b)   il   declassamento   del   livello  di  accreditamento  e  di
ridefinizione  dei  relativi  accordi  contrattuali fino a quando non
siano  rimosse  le  cause  transitorie  e  contingenti  di perdita di
requisiti comunque diversi da quelli sopra indicati.
   4.  Le  strutture  alle  quali sia stato revocato l'accreditamento
istituzionale,  possono presentare nuova istanza secondo la procedura
di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 6.
   5.  La  revoca  dell'accreditamento  istituzionale  viene altresi'
disposta nei seguenti casi:
   a)  sospensione  o revoca dell'autorizzazione all'esercizio di cui
all'art. 5;
   b)  erogazione  per  due  annualita',  nel  periodo  di  validita'
dell'accordo  contrattuale,  di prestazioni - delle quali e' comunque
vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il
programma  preventivamente  concordato  e  sottoscritto  nell'accordo
stesso;
   c)  la  violazione  degli  standard  qualitativi e quantitativi di
personale,  uguali  per  le strutture pubbliche e private, cosi' come
definiti nel manuale di autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 4,
in  conformita'  alle  previsioni del decreto ministeriale sanita' 13
settembre  1988,  n. 710800, nonche' la mancata applicazione del CCNL
di categoria.