Art. 9. Compiti della Regione 1. La Regione, in base alle attribuzioni affidate dallo Statuto regionale al Consiglio ed alla Giunta, adotta: a) il Piano Sanitario regionale, eventuali piani stralcio e l'Atto di Fabbisogno di cui al comma 1 dell'art. 3; b) gli atti normativi definiti negli articoli precedenti, comprensivi delle attribuzioni e competenze della Direzione Sanita' e dell'Agenzia sanitaria regionale nonche' delle direttive guida per la redazione dei manuali di autorizzazione ed acereditamento; c) gli eventuali ulteriori atti normativi che consentono l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge ai Comuni; d) il Piano pluriennale di Adeguamento dei presidi di parte pubblica ai requisiti minimi autorizzativi di cui al comma 4 dell'art. 11; e) le nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla pubblicita' sanitaria; f) le procedure di autorizzazione ed acereditamento di cui al comma 3 dell'art. 11 ed al comma 2 dell'art. 12. 2. La Regione sottopone a monitoraggio le funzioni delegate ai Comuni ed adotta gli eventuali provvedimenti sostitutivi in caso di inadempienza degli stessi.