Art. 9.
                        Compiti della Regione

   1.  La  Regione,  in base alle attribuzioni affidate dallo Statuto
regionale al Consiglio ed alla Giunta, adotta:
   a) il Piano Sanitario regionale, eventuali piani stralcio e l'Atto
di Fabbisogno di cui al comma 1 dell'art. 3;
   b)   gli   atti  normativi  definiti  negli  articoli  precedenti,
comprensivi delle attribuzioni e competenze della Direzione Sanita' e
dell'Agenzia sanitaria regionale nonche' delle direttive guida per la
redazione dei manuali di autorizzazione ed acereditamento;
   c)   gli   eventuali   ulteriori  atti  normativi  che  consentono
l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge ai Comuni;
   d)  il  Piano  pluriennale  di  Adeguamento  dei  presidi di parte
pubblica  ai  requisiti  minimi  autorizzativi  di  cui  al  comma  4
dell'art. 11;
   e)  le  nuove  procedure  per il rilascio dell'autorizzazione alla
pubblicita' sanitaria;
   f)  le  procedure  di  autorizzazione  ed acereditamento di cui al
comma 3 dell'art. 11 ed al comma 2 dell'art. 12.
   2.  La  Regione  sottopone  a monitoraggio le funzioni delegate ai
Comuni  ed  adotta gli eventuali provvedimenti sostitutivi in caso di
inadempienza degli stessi.