(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 31 ottobre 2007)
                            IL PRESIDENTE
  Vista la legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, «Istituzione di una
Commissione  regionale  per  le pari opportunita' tra uomo e donna» e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  l'art.  30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, «Testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso», il quale prevede che l'Amministrazione regionale
prede-  termini  con  regolamento  i  criteri  e  le modalita' per la
concessione  degli  incentivi,  qualora detti criteri e modalita' non
siano gia' previsti dalla legge;
  Visto  l'art. 7, comma 8 della legge regionale 21 luglio 2006 n. 12
«Assestamento  del  bilancio  2006 e del bilancio pluriennale per gli
anni  2006/2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile
1999,   n.   72»,   in  base  al  quale  e'  stato  istituito  presso
l'Amministrazione regionale il Servizio pari opportunita';
  Attesa,  pertanto,  la necessita' di provvedere alla definizione di
un    apposito    atto   regolamentare   recante   disposizioni   per
l'individuazione  dei  criteri e delle modalita' per la concessione e
l'erogazione  di contributi, ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera g)
ed  h)  ed  art. 3, comma 9 della predetta legge regionale n. 23/90 e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione
centrale patrimonio e servizi generali - Servizio pari opportunita' e
ritenuto di approvarlo;
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;
  Su  conforme  deliberazione  della  giunta regionale n. 2443 del 12
ottobre 2007;
                              Decreta:
  1. E' approvato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per
la concessione di contributi previsti in materia di pari opportunita'
ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3 lettera g) ed h) ed art. 3, comma 9
della  legge  regionale  n.  23/90  (Istituzione  di  una Commissione
regionale  per  le  pari  opportunita' tra uomo e donna) e successive
modifiche   e   integrazioni»,   nel   testo   allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
  2.  E'  fatto  obbligo, a chiunque, di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione.
  3.  Il  presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY