ALLEGATO .
  Regolamento  concernente  criteri e modalita' per la concessione di
contributi   previsti  in  materia  di  pari  opportunita'  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3, lettere g) ed h) ed art. 3, comma 9 della legge
regionale  del  21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione
regionale  per  le  pari  opportunita' tra uomo e donna) e successive
modifiche e integrazioni.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Il  presente  Regolamento  definisce  e  disciplina  criteri  e
modalita'  per  la  concessione  di  contributi  volti a promuovere e
sostenere  programmi  e  politiche  di  pari opportunita' su proposta
della  Commissione  regionale  per  le  pari  opportunita' tra uomo e
donna,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 3, lettere g) ed h) della legge
regionale  21  maggio  1990,  n.  23  (Istituzione di una Commissione
regionale  per  le  pari  opportunita' tra uomo e donna) e successive
modifiche e integrazioni.
                               Art. 2.
                             Beneficiari
  1.   All'attuazione   degli  interventi  si  provvede  mediante  la
concessione  di  contributi  a Enti locali singoli o associati di cui
all'art. 3, comma 9 della legge regionale n. 23/1990.
                               Art. 3.
                       Iniziative finanziabili
  1. Sono finanziabili i progetti volti a:
   a) l'espansione dell'accesso al lavoro e dei percorsi di carriera;
   b) l'incremento delle opportunita' di formazione, qualificazione e
riqualificazione delle donne.
  2.  I  criteri  e le modalita' degli interventi di contribuzione di
cui  al  comma  1  sono  disciplinati  da  specifico  bando, il quale
prevede:
   a) oggetto dell'intervento;
   b) beneficiari;
   c) progetti ammissibili;
   d)  misura del contributo che non puo' essere superiore al 90% del
costo complessivo del progetto (IVA e ogni altro onere inclusi);
   e)   spese   ammissibili   che,  indicate  per  macrovoci,  devono
riguardare:
    1) risorse umane;
    2) approvvigionamenti di materiali;
    3) fornitura di servizi;
   f) piano economico;
   g) cause di esclusione;
   h)  criteri di attribuzione dei punteggi per la formulazione della
graduatoria;
   i) termini e modalita' di presentazione della domanda;
   l) termini e modalita' di rendicontazione.
                               Art. 4.
                             Valutazione
  1.  Fatte  salve le indicazioni piu' puntuali contenute nei singoli
bandi,  la  valutazione  dei  progetti,  ai fini della contribuzione,
vertera' sui seguenti criteri:
   a) pertinenza;
   b) originalita' e carattere innovativo;
   c) efficacia;
   d) complessita' e completezza;
   e) fattibilita';
   f)  progettualita'  integrata  con la collaborazione fra piu' Enti
locali.
  2.   L'esito  della  valutazione  e'  approvato  dalla  Commissione
regionale  pari  opportunita'  ed  e' proposto al competente Servizio
pari  opportunita',  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  9,  della legge
regionale n. 23/1990.
                               Art. 5.
                       Commissione valutatrice
  1. La commissione valutatrice e' composta dai componenti del gruppo
di  lavoro  «Azioni  positive  e  progetti», di cui al Regolamento di
funzionamento  interno della Commissione regionale pari opportunita',
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 23/1990.
  2.  Un  dipendente del Servizio pari opportunita' svolge compiti di
segretario.
                               Art. 6.
            Concessione e rendicontazione del contributo
  1.  I  contributi  di  cui all'art. 3 sono concessi con decreto del
direttore del Servizio pari opportunita'.
  2.  E'  obbligo  del  beneficiano  di  presentare, entro il termine
stabilito  dal  decreto  di  concessione, la rendicontazione ai sensi
dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.
                               Art. 7.
                    Cumulabilita' dei contributi
  1. E' ammessa la cumulabilita' dei contributi di cui all'art. 3 con
altri  contributi  regionali  per  lo  stesso progetto, se promossi o
realizzati  in collaborazione con altre Direzioni centrali regionali,
sempre  nel  limite massimo contribuibile di cui all'art. 3, comma 2,
lettera d).
                               Art. 8.
                               Rinvio
  1.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente regolamento si
applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge regionale n. 7/2000 e
successive modifiche e integrazioni.
                               Art. 9.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  Visto, il Presidente: Illy