ALLEGATO . Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi previsti in materia di pari opportunita' ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere g) ed h) ed art. 3, comma 9 della legge regionale del 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna) e successive modifiche e integrazioni. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente Regolamento definisce e disciplina criteri e modalita' per la concessione di contributi volti a promuovere e sostenere programmi e politiche di pari opportunita' su proposta della Commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere g) ed h) della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna) e successive modifiche e integrazioni. Art. 2. Beneficiari 1. All'attuazione degli interventi si provvede mediante la concessione di contributi a Enti locali singoli o associati di cui all'art. 3, comma 9 della legge regionale n. 23/1990. Art. 3. Iniziative finanziabili 1. Sono finanziabili i progetti volti a: a) l'espansione dell'accesso al lavoro e dei percorsi di carriera; b) l'incremento delle opportunita' di formazione, qualificazione e riqualificazione delle donne. 2. I criteri e le modalita' degli interventi di contribuzione di cui al comma 1 sono disciplinati da specifico bando, il quale prevede: a) oggetto dell'intervento; b) beneficiari; c) progetti ammissibili; d) misura del contributo che non puo' essere superiore al 90% del costo complessivo del progetto (IVA e ogni altro onere inclusi); e) spese ammissibili che, indicate per macrovoci, devono riguardare: 1) risorse umane; 2) approvvigionamenti di materiali; 3) fornitura di servizi; f) piano economico; g) cause di esclusione; h) criteri di attribuzione dei punteggi per la formulazione della graduatoria; i) termini e modalita' di presentazione della domanda; l) termini e modalita' di rendicontazione. Art. 4. Valutazione 1. Fatte salve le indicazioni piu' puntuali contenute nei singoli bandi, la valutazione dei progetti, ai fini della contribuzione, vertera' sui seguenti criteri: a) pertinenza; b) originalita' e carattere innovativo; c) efficacia; d) complessita' e completezza; e) fattibilita'; f) progettualita' integrata con la collaborazione fra piu' Enti locali. 2. L'esito della valutazione e' approvato dalla Commissione regionale pari opportunita' ed e' proposto al competente Servizio pari opportunita', ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge regionale n. 23/1990. Art. 5. Commissione valutatrice 1. La commissione valutatrice e' composta dai componenti del gruppo di lavoro «Azioni positive e progetti», di cui al Regolamento di funzionamento interno della Commissione regionale pari opportunita', ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 23/1990. 2. Un dipendente del Servizio pari opportunita' svolge compiti di segretario. Art. 6. Concessione e rendicontazione del contributo 1. I contributi di cui all'art. 3 sono concessi con decreto del direttore del Servizio pari opportunita'. 2. E' obbligo del beneficiano di presentare, entro il termine stabilito dal decreto di concessione, la rendicontazione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000. Art. 7. Cumulabilita' dei contributi 1. E' ammessa la cumulabilita' dei contributi di cui all'art. 3 con altri contributi regionali per lo stesso progetto, se promossi o realizzati in collaborazione con altre Direzioni centrali regionali, sempre nel limite massimo contribuibile di cui all'art. 3, comma 2, lettera d). Art. 8. Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni. Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy