ALLEGATO . Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzo delle risorse statali per il finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 140 e 141, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), disciplina le modalita' ed i criteri di utilizzo delle risorse statali assegnate per il finanziamento degli oneri derivanti dal rinnovo del Contratto collettivo nazionale (CCNL) per il settore del trasporto pubblico locale, in applicazione dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, legge 27 febbraio 2004, n. 47 e dal successivo decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, legge 22 aprile 2005, n. 58, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica, nonche' dell'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Art. 2. Beneficiari 1. Beneficiari delle risorse statali di cui al presente Regolamento sono le aziende concessionarie delle unita' di gestione regionali in virtu' dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 17 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 23 (Attuazioni del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita), nonche' gli eventuali subaffidatari dei servizi di trasporto pubblico locale. Art. 3. D o m a n d e 1. Ai fini della assegnazione delle risorse statali ciascuna azienda concessionaria o affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale deve presentare alla struttura regionale competente, attualmente la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' ed infrastrutture di trasporto - servizio del trasporto pubblico locale - specifica istanza in bollo entro il 30 aprile di ciascun anno, per la corresponsione del contributo riferito agli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per il relativo esercizio, nella misura spettante sulla base della quantificazione eseguita con le modalita' di cui all'art. 4, distinguendo gli oneri direttamente imputabili da quelli sostenuti dai loro eventuali subaffidatari. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata dai prospetti ministeriali forniti dall'Amministrazione regionale, debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda e dall'eventuale collegio sindacale. 3. Le aziende subaffidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale presentano gli analoghi prospetti ministeriali per il tramite della rispettiva azienda concessionaria o affidataria e previa certificazione dei servizi subaffidati e della loro durata da parte della competente struttura concedente, attualmente le amministrazioni provinciali. 4. Entro il successivo 30 giugno l'Amministrazione regionale provvede all'inoltro al Ministero dei trasporti dei prospetti riepilogativi sottoscritti per asseverazione dal direttore del servizio del trasporto pubblico locale, ai fini dell'assegnazione del relativo contributo. Art. 4. Compensazioni 1. Ai fini dell'assegnazione alle aziende concessionarie o affidatarie delle risorse statali trasferite alla Regione, e' utilizzata la procedura della compensazione che implica la determinazione dell'incidenza del costo del personale sull'incremento annuo del corrispettivo versato dalla Regione al netto di IVA, da rapportare al maggior costo del personale sopportato dalle aziende per gli oneri della contrattazione collettiva di livello nazionale, come dichiarati ai sensi dell'art. 3. 2. La quota percentuale di incidenza del costo del personale addetto al trasporto pubblico locale e' determinata rapportando i costi complessivi del personale, al netto degli oneri relativi al contratto di secondo livello, al costo totale complessivo di ciascuna azienda, derivati dal piano per il trasporto pubblico locale approvato con decreto della giunta regionale del 20 novembre 1999, n. 3377, come riportato nello schema 1 di cui all'allegato A del presente Regolamento; il peso effettivo del costo del CCNL rispetto al totale dei costi del personale e determinato nella misura del 43%, in base alla ponderazione delle diverse voci componenti la struttura della retribuzione, secondo lo schema 2 di cui all'allegato A. 3. Qualora le risorse trasferite dallo Stato alla Regione siano riferite a piu' annualita', l'Amministrazione regionale, nell'eseguire la compensazione con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, assegna gli importi spettanti a ciascuna azienda concessionaria o affidataria considerando le annualita' di riferimento nel loro complesso. Art. 5. Criteri di riparto 1. Entro sessanta giorni dalla data di accreditamento delle risorse statali trasferite, sono determinate per ciascuna azienda, sulla base del piano di riparto approvato con decreto ministeriale per l'esercizio di riferimento e secondo le modalita' definite dall'art. 4, le rispettive quote delle risorse statali assegnate alla Regione. 2. Effettuata la compensazione di cui all'art. 4 per l'esercizio corrispondente, qualora le risorse statali trasferite dallo Stato alla Regione siano inferiori rispetto ai maggiori oneri sostenuti dalle aziende, come dichiarati ai sensi dell'art. 3 al competente Ministero dei trasporti, eventuali ulteriori costi residui rimangono a carico di ciascuna azienda per la quota non coperta da finanziamento. Art. 6. Modalita' di concessione ed erogazione 1. Il decreto di concessione e contestuale erogazione degli importi spettanti a ciascuna azienda secondo la procedura di compensazione di cui all'art. 4 e' emesso entro trenta giorni dal riparto di cui all'art. 5. 2. In caso di subaffidamento dei servizi, le stesse aziende sono tenute all'erogazione diretta della quota parte di' quanto devoluto dalla Regione, in proporzione a quanto dichiarato dalle aziende subaffidatarie per i maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro ed indicato nel decreto di concessione. 3. Nelle more della definizione da parte del Ministero dei trasporti delle procedure di rendicontazione da parte delle aziende beneficiarie del contributo, le aziende stesse sono tenute a presentare alla struttura regionale competente, attualmente la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' ed infrastrutture di trasporto - servizio del trasporto pubblico locale - entro il 31 marzo di ogni anno il prospetto gia' utilizzato in sede di domanda di contributo con l'indicazione dei dati a consuntivo relativi all'esercizio precedente, riferiti al numero dei dipendenti addetti esclusivamente al settore del trasporto pubblico locale, all'incremento retributivo e agli oneri sociali e riflessi sostenuti. Analogo onere e' a carico delle eventuali aziende subaffidatarie secondo le procedure di cui all'art. 3 comma 3. 4. A far data dalla definizione delle procedure ministeriali relative alla rendicontazione, si procedera' al loro recepimento mediante l'adeguamento delle procedure regionali gia' applicate. Art. 7. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, fatte salve eventuali domande gia' acquisite agli atti, le istanze delle aziende concessionarie devono pervenire entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' ed infrastrutture di trasporto - servizio del trasporto pubblico locale. 2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, la complessiva procedura ai fini della concessione ed erogazione dei contributi relativi agli esercizi dal 2004 al 2006 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. In deroga al termine di cui all'art. 6, comma 3, i prospetti contenenti i dati a consuntivo ivi indicati e relativi agli esercizi 2005 e 2006 sono presentati alla competente Direzione unitamente alle istanze di cui al comma 1, ovvero, qualora le stesse fossero gia' acquisite agli atti, entro il medesimo termine di quindici giorni indicato dal comma 1. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.