ALLEGATO .
  Regolamento  recante  criteri e modalita' di utilizzo delle risorse
statali  per il finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore
del trasporto pubblico locale.
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art.
4,  commi  140  e  141,  della  legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1
(legge  finanziaria  2005),  disciplina  le modalita' ed i criteri di
utilizzo  delle  risorse statali assegnate per il finanziamento degli
oneri derivanti dal rinnovo del Contratto collettivo nazionale (CCNL)
per  il  settore  del  trasporto  pubblico  locale,  in  applicazione
dell'art.  23,  comma  1,  del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito
in legge con modificazioni dall'art. 1, legge 27 febbraio 2004, n. 47
e  dal  successivo  decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi
urgenti  per  la  tutela  dell'ambiente  e per la viabilita' e per la
sicurezza  pubblica), convertito in legge con modificazioni dall'art.
1,  legge  22  aprile  2005, n. 58, recante interventi urgenti per la
tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica,
nonche' dell'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007).
                               Art. 2.
                             Beneficiari
  1. Beneficiari delle risorse statali di cui al presente Regolamento
sono  le aziende concessionarie delle unita' di gestione regionali in
virtu'  dell'art.  15  della  legge  regionale  7 maggio 1997, n. 20,
(Disciplina  ed  organizzazione  del  trasporto  pubblico  locale nel
Friuli-Venezia   Giulia),   i  soggetti  affidatari  dei  servizi  di
trasporto pubblico di cui all'art. 17 della legge regionale 22 agosto
2007,  n.  23  (Attuazioni  del  decreto  legislativo  n. 111/2004 in
materia  di  trasporto  pubblico regionale e locale, trasporto merci,
motorizzazione,  circolazione  su  strada  e  viabilita), nonche' gli
eventuali subaffidatari dei servizi di trasporto pubblico locale.
                               Art. 3.
                            D o m a n d e
  1.  Ai  fini  della  assegnazione  delle  risorse  statali ciascuna
azienda   concessionaria  o  affidataria  dei  servizi  di  trasporto
pubblico  locale deve presentare alla struttura regionale competente,
attualmente   la   Direzione  centrale  pianificazione  territoriale,
energia,  mobilita'  ed  infrastrutture  di  trasporto - servizio del
trasporto  pubblico  locale  - specifica istanza in bollo entro il 30
aprile di ciascun anno, per la corresponsione del contributo riferito
agli  oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per il relativo esercizio,
nella  misura spettante sulla base della quantificazione eseguita con
le  modalita'  di cui all'art. 4, distinguendo gli oneri direttamente
imputabili da quelli sostenuti dai loro eventuali subaffidatari.
  2.  L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata dai prospetti
ministeriali   forniti  dall'Amministrazione  regionale,  debitamente
compilati  e  sottoscritti  dal  legale rappresentante dell'azienda e
dall'eventuale collegio sindacale.
  3.  Le  aziende  subaffidatarie  dei  servizi di trasporto pubblico
locale  presentano gli analoghi prospetti ministeriali per il tramite
della  rispettiva  azienda  concessionaria  o  affidataria  e  previa
certificazione  dei  servizi subaffidati e della loro durata da parte
della competente struttura concedente, attualmente le amministrazioni
provinciali.
  4.  Entro  il  successivo  30  giugno  l'Amministrazione  regionale
provvede   all'inoltro  al  Ministero  dei  trasporti  dei  prospetti
riepilogativi   sottoscritti  per  asseverazione  dal  direttore  del
servizio del trasporto pubblico locale, ai fini dell'assegnazione del
relativo contributo.
                               Art. 4.
                            Compensazioni
  1.   Ai   fini  dell'assegnazione  alle  aziende  concessionarie  o
affidatarie   delle  risorse  statali  trasferite  alla  Regione,  e'
utilizzata   la   procedura   della   compensazione  che  implica  la
determinazione dell'incidenza del costo del personale sull'incremento
annuo  del  corrispettivo  versato  dalla Regione al netto di IVA, da
rapportare  al  maggior  costo del personale sopportato dalle aziende
per  gli  oneri della contrattazione collettiva di livello nazionale,
come dichiarati ai sensi dell'art. 3.
  2.  La  quota  percentuale  di  incidenza  del  costo del personale
addetto  al  trasporto  pubblico  locale e' determinata rapportando i
costi  complessivi  del  personale,  al netto degli oneri relativi al
contratto di secondo livello, al costo totale complessivo di ciascuna
azienda,   derivati  dal  piano  per  il  trasporto  pubblico  locale
approvato con decreto della giunta regionale del 20 novembre 1999, n.
3377,  come  riportato  nello  schema  1  di  cui  all'allegato A del
presente  Regolamento;  il peso effettivo del costo del CCNL rispetto
al totale dei costi del personale e determinato nella misura del 43%,
in  base alla ponderazione delle diverse voci componenti la struttura
della retribuzione, secondo lo schema 2 di cui all'allegato A.
  3.  Qualora  le  risorse  trasferite dallo Stato alla Regione siano
riferite    a    piu'    annualita',   l'Amministrazione   regionale,
nell'eseguire  la  compensazione con le modalita' di cui ai commi 1 e
2,  assegna gli importi spettanti a ciascuna azienda concessionaria o
affidataria  considerando  le  annualita'  di  riferimento  nel  loro
complesso.
                               Art. 5.
                         Criteri di riparto
  1. Entro sessanta giorni dalla data di accreditamento delle risorse
statali trasferite, sono determinate per ciascuna azienda, sulla base
del   piano   di  riparto  approvato  con  decreto  ministeriale  per
l'esercizio  di riferimento e secondo le modalita' definite dall'art.
4, le rispettive quote delle risorse statali assegnate alla Regione.
  2.  Effettuata  la  compensazione di cui all'art. 4 per l'esercizio
corrispondente,  qualora  le  risorse  statali trasferite dallo Stato
alla  Regione  siano  inferiori  rispetto ai maggiori oneri sostenuti
dalle  aziende,  come  dichiarati  ai sensi dell'art. 3 al competente
Ministero  dei trasporti, eventuali ulteriori costi residui rimangono
a   carico   di   ciascuna  azienda  per  la  quota  non  coperta  da
finanziamento.
                               Art. 6.
               Modalita' di concessione ed erogazione
  1. Il decreto di concessione e contestuale erogazione degli importi
spettanti a ciascuna azienda secondo la procedura di compensazione di
cui  all'art.  4  e'  emesso  entro  trenta giorni dal riparto di cui
all'art. 5.
  2.  In  caso  di subaffidamento dei servizi, le stesse aziende sono
tenute  all'erogazione  diretta della quota parte di' quanto devoluto
dalla  Regione,  in  proporzione  a  quanto  dichiarato dalle aziende
subaffidatarie  per  i  maggiori  oneri  derivanti  dal  rinnovo  del
contratto   collettivo   di   lavoro   ed  indicato  nel  decreto  di
concessione.
  3.  Nelle  more  della  definizione  da  parte  del  Ministero  dei
trasporti  delle  procedure di rendicontazione da parte delle aziende
beneficiarie   del  contributo,  le  aziende  stesse  sono  tenute  a
presentare   alla  struttura  regionale  competente,  attualmente  la
Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' ed
infrastrutture  di trasporto - servizio del trasporto pubblico locale
- entro il 31 marzo di ogni anno il prospetto gia' utilizzato in sede
di  domanda  di  contributo  con  l'indicazione dei dati a consuntivo
relativi  all'esercizio precedente, riferiti al numero dei dipendenti
addetti  esclusivamente  al  settore  del  trasporto pubblico locale,
all'incremento retributivo e agli oneri sociali e riflessi sostenuti.
Analogo  onere  e'  a  carico  delle eventuali aziende subaffidatarie
secondo le procedure di cui all'art. 3 comma 3.
  4.  A  far  data  dalla  definizione  delle  procedure ministeriali
relative  alla  rendicontazione,  si  procedera'  al loro recepimento
mediante l'adeguamento delle procedure regionali gia' applicate.
                               Art. 7.
                          Norma transitoria
  1.  In  sede  di  prima applicazione, fatte salve eventuali domande
gia'  acquisite  agli  atti,  le istanze delle aziende concessionarie
devono  pervenire entro il termine di quindici giorni dall'entrata in
vigore    del   presente   Regolamento,   alla   Direzione   centrale
pianificazione  territoriale, energia, mobilita' ed infrastrutture di
trasporto - servizio del trasporto pubblico locale.
  2.  In  deroga  a  quanto  previsto dagli articoli 5, comma 1, e 6,
comma  1,  la  complessiva  procedura  ai  fini  della concessione ed
erogazione  dei  contributi  relativi  agli esercizi dal 2004 al 2006
deve  concludersi  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
vigore del presente regolamento.
  3.  In  deroga  al  termine di cui all'art. 6, comma 3, i prospetti
contenenti  i dati a consuntivo ivi indicati e relativi agli esercizi
2005 e 2006 sono presentati alla competente Direzione unitamente alle
istanze  di  cui  al  comma 1, ovvero, qualora le stesse fossero gia'
acquisite  agli  atti,  entro  il medesimo termine di quindici giorni
indicato dal comma 1.
                               Art. 8.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  Regolamento  entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.