Art. 12.
                     Attivita' di concertazione

   1.  Il  Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno
una delegazione con il compito di svolgere attivita' di concertazione
con  la  Giunta regionale. La delegazione composta dal presidente del
CAL  e  da  un  numero massimo di dieci membri, rappresentativi delle
categorie  di  cui  all'art.  2,  commi  2,  3  e 4, e' convocata dal
Presidente della Regione o dall'assessore regionale delegato anche su
richiesta  motivata del presidente del CAL. Il verbale della riunione
e' trasmesso al Presidente del Consiglio regionale.