Art. 12. Attivita' di concertazione 1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno una delegazione con il compito di svolgere attivita' di concertazione con la Giunta regionale. La delegazione composta dal presidente del CAL e da un numero massimo di dieci membri, rappresentativi delle categorie di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4, e' convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore regionale delegato anche su richiesta motivata del presidente del CAL. Il verbale della riunione e' trasmesso al Presidente del Consiglio regionale.