Art. 15.
                         Disposizione finale

   1.  L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e il Consiglio
regionale    provvedono,    rispettivamente,    all'adozione    della
deliberazione  di  cui  all'art.  6,  comma  7, e all'adeguamento del
Regolamento  dei lavori del Consiglio alle norme della presente legge
entro sessanta giorni dalla relativa entrata in vigore.