Art. 15. Disposizione finale 1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e il Consiglio regionale provvedono, rispettivamente, all'adozione della deliberazione di cui all'art. 6, comma 7, e all'adeguamento del Regolamento dei lavori del Consiglio alle norme della presente legge entro sessanta giorni dalla relativa entrata in vigore.