Art. 17. Disposizione finanziaria 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007, nell'ambito dell'UPB R11, e' istituito apposito capitolo denominato "Spese per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali", con lo stanziamento di 80 mila euro. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo T21501 del Bilancio 2007. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 26 febbraio 2007 MARRAZZO