Art. 17.
                      Disposizione finanziaria

   1.  Ai  fini  dell'attuazione  della  presente legge, nel bilancio
regionale  di  previsione  per l'esercizio 2007, nell'ambito dell'UPB
R11,   e'   istituito   apposito   capitolo   denominato  "Spese  per
l'istituzione  ed  il  funzionamento  del  Consiglio  delle autonomie
locali",  con  lo  stanziamento  di  80  mila euro. Alla copertura si
provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui
al  capitolo  T21501  del  Bilancio 2007. La presente legge regionale
sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
   Roma, 26 febbraio 2007
                              MARRAZZO