Art. 3. Elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia 1. I componenti di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, nell'ambito di un collegio unico regionale. Le votazioni sono effettuate in un arco temporale predefinito presso sezioni elettorali costituite nei rispettivi consigli comunali all'uopo convocati. 2. In ogni lista sono presenti esclusivamente i candidati in rappresentanza di comuni rientranti in una delle tre classi demografiche di cui all'art. 2, comma 3, lettera a). 3. L'assegnazione dei seggi per ciascuna delle tre classi demografiche avviene con sistema proporzionale, sulla base dei quozienti elettorali interi e dei piu' alti resti. 4. Sono elettori i sindaci ed i consiglieri dei comuni non capoluogo di provincia del Lazio. Ciascun elettore, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilita' di esprimere fino a due preferenze. 5. Ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilita', candidati di entrambi i sessi. 6. Le elezioni di cui al comma 1 sono indette dal Presidente del Consiglio regionale e si svolgono entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. Le modalita' del loro svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL. 7. Le liste, sottoscritte da almeno dieci sindaci o cinquanta consiglieri comunali, sono presentate al Segretario generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle elezioni. 8. Nell'ambito di ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto piu' voti. In caso di parita' di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri: a) e' eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti; b) e' eletto il candidato piu' giovane di eta'. 9. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l'esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.