Art. 3.
  Elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia

   1. I componenti di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) sono eletti
con  voto  diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti, nell'ambito di un collegio unico regionale. Le votazioni
sono  effettuate  in  un  arco  temporale  predefinito presso sezioni
elettorali  costituite  nei  rispettivi  consigli  comunali  all'uopo
convocati.  2. In ogni lista sono presenti esclusivamente i candidati
in  rappresentanza  di  comuni  rientranti  in  una  delle tre classi
demografiche di cui all'art. 2, comma 3, lettera a).
   3.   L'assegnazione  dei  seggi  per  ciascuna  delle  tre  classi
demografiche  avviene  con  sistema  proporzionale,  sulla  base  dei
quozienti elettorali interi e dei piu' alti resti.
   4.  Sono  elettori  i  sindaci  ed  i  consiglieri  dei comuni non
capoluogo  di  provincia  del  Lazio.  Ciascun elettore, in base alla
classe  demografica  di  appartenenza del proprio comune, esercita il
diritto  di  voto  limitatamente  ad  una lista corrispondente a tale
classe, con possibilita' di esprimere fino a due preferenze.
   5.  Ogni  lista  elettorale comprende, a pena di inammissibilita',
candidati di entrambi i sessi.
   6.  Le  elezioni di cui al comma 1 sono indette dal Presidente del
Consiglio    regionale    e   si   svolgono   entro   trenta   giorni
dall'insediamento  del  Consiglio  regionale.  Le  modalita' del loro
svolgimento   sono   disciplinate  con  deliberazione  del  Consiglio
regionale, su proposta del CAL.
   7.  Le  liste,  sottoscritte  da  almeno dieci sindaci o cinquanta
consiglieri  comunali,  sono  presentate  al  Segretario generale del
Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno
quindici  giorni  prima della data stabilita per lo svolgimento delle
elezioni.
   8.  Nell'ambito di ciascuna lista risultano eletti i candidati che
hanno  ottenuto  piu'  voti. In caso di parita' di voti si applicano,
nell'ordine, i seguenti criteri:
   a)   e'   eletto  il  candidato  che  appartiene  al  genere  meno
rappresentato tra i candidati eletti;
   b) e' eletto il candidato piu' giovane di eta'.
   9.  Il  Presidente  del Consiglio regionale comunica al Presidente
della Regione l'esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti
connessi alla costituzione del CAL.