Art. 4.
 Elezione dei rappresentati delle comunita' montane e di arcipelago

   1.  I  componenti  di  cui  all'art.  2, comma 3, lettera b), sono
eletti,   con   voto  diretto,  libero  e  segreto,  da  un'assemblea
costituita  dai  presidenti  delle comunita' montane e di arcipelago,
convocata  e  presieduta,  senza  diritto di voto, dal Presidente del
Consiglio   regionale   entro  trenta  giorni  dall'insediamento  del
Consiglio  stesso.  Le  modalita'  di  svolgimento dell'elezione sono
disciplinate  con  deliberazione del Consiglio regionale, su proposta
del CAL. 2. Le candidature sono presentate al Segretario generale del
Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno
quindici  giorni  prima  della  data  stabilita  per  la convocazione
dell'assemblea elettorale.
   3. Ciascun elettore puo' esprimere una sola preferenza.
   4.  Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parita' di voti si applicano, nell'ordine,
i seguenti criteri:
   a)   e'   eletto  il  candidato  che  appartiene  al  genere  meno
rappresentato tra i candidati eletti;
   b)  e'  eletto il candidato appartenente al territorio provinciale
non rappresentato dai candidati eletti;
   c) e' eletto il candidato piu' giovane di eta'.
   5.  Il  Presidente  del Consiglio regionale comunica al Presidente
della Regione l'esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti
connessi alla costituzione del CAL.