Art. 4. Elezione dei rappresentati delle comunita' montane e di arcipelago 1. I componenti di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), sono eletti, con voto diretto, libero e segreto, da un'assemblea costituita dai presidenti delle comunita' montane e di arcipelago, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso. Le modalita' di svolgimento dell'elezione sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL. 2. Le candidature sono presentate al Segretario generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale. 3. Ciascun elettore puo' esprimere una sola preferenza. 4. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri: a) e' eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti; b) e' eletto il candidato appartenente al territorio provinciale non rappresentato dai candidati eletti; c) e' eletto il candidato piu' giovane di eta'. 5. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l'esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.