Art. 5. Costituzione ed insediamento del CAL 1. Il CAL e' costituito con decreto del Presidente della Regione a seguito della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dei nominativi dei componenti eletti e designati ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4. A tal fine, e' necessario che siano stati nominati almeno i quattro quinti dei componenti elettivi, fatta salva la successiva integrazione dell'organo. 2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede la seduta di insediamento del CAL, nel rispetto del termine previsto dall'art. 66, comma 7, dello Statuto. 3. Nella seduta di insediamento di cui al comma 2, il CAL elegge tra i suoi componenti i membri dell'Ufficio di presidenza costituito dal presidente, da due vice presidenti e da tre consiglieri segretari. Il presidente del CAL e' eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. I due vicepresidenti e i tre consiglieri segretari sono eletti a scrutinio segreto, con separate votazioni, in ciascuna delle quali ciascun consigliere vota un solo nominativo. In caso di parita' di voti e' eletto il candidato piu' giovane di eta'. Nell'Ufficio di presidenza e' garantita un'equilibrata presenza delle donne, nonche' la rappresentanza dei comuni non capoluogo di provincia, delle province e delle comunita' montane e di arcipelago.