Art. 5.
                Costituzione ed insediamento del CAL

   1. Il CAL e' costituito con decreto del Presidente della Regione a
seguito  della  comunicazione,  da parte del Presidente del Consiglio
regionale,  dei nominativi dei componenti eletti e designati ai sensi
dell'art.  2,  commi 3 e 4. A tal fine, e' necessario che siano stati
nominati almeno i quattro quinti dei componenti elettivi, fatta salva
la   successiva   integrazione  dell'organo.  2.  Il  Presidente  del
Consiglio  regionale convoca e presiede la seduta di insediamento del
CAL,  nel  rispetto del termine previsto dall'art. 66, comma 7, dello
Statuto.
   3.  Nella  seduta di insediamento di cui al comma 2, il CAL elegge
tra  i suoi componenti i membri dell'Ufficio di presidenza costituito
dal   presidente,  da  due  vice  presidenti  e  da  tre  consiglieri
segretari.  Il  presidente  del  CAL  e' eletto a scrutinio segreto a
maggioranza  assoluta  dei  componenti.  I due vicepresidenti e i tre
consiglieri  segretari  sono eletti a scrutinio segreto, con separate
votazioni,  in  ciascuna delle quali ciascun consigliere vota un solo
nominativo.  In  caso  di parita' di voti e' eletto il candidato piu'
giovane   di   eta'.   Nell'Ufficio   di   presidenza   e'  garantita
un'equilibrata  presenza  delle  donne, nonche' la rappresentanza dei
comuni  non  capoluogo di provincia, delle province e delle comunita'
montane e di arcipelago.