Art. 6.
                        Funzionamento del CAL

   1.  Il  funzionamento  e  l'organizzazione dei lavori del CAL, ivi
comprese  le modalita' per indire e svolgere consultazioni degli enti
locali,  sono  disciplinati  da  un  regolamento  interno approvato a
maggioranza  dei due terzi dei componenti. 2. Il regolamento prevede,
in  particolare,  le  modalita' piu' celeri per l'articolazione degli
atti,  per  l'espressione delle rispettive posizioni tra i componenti
del  CAL  e  tra  tutti gli enti locali, in raccordo con le procedure
tecniche in uso nel Consiglio regionale.
   3.  Per  la  validita' delle sedute e' richiesta la presenza della
maggioranza dei componenti del CAL.
   4.  Le  sedute  del  CAL  sono  convocate  anche  su richiesta del
Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale o di
un quinto dei componenti.
   5. Per l'espressione dei pareri obbligatori, il presidente del CAL
convoca  il  consiglio  medesimo  entro cinque giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui all'art. 11, comma 3.
   6.  L'ordine  del  giorno  delle  sedute  del  CAL e' trasmesso al
Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.
   7.  Il  CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto,
dotata  di  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie necessarie a
garantire   il   regolare  espletamento  dei  compiti  istituzionali,
istituita  con  apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio  regionale,  ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 18
febbraio  2002,  n.  6  (Disciplina  del  sistema organizzativo della
Giunta  e  del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale  regionale).  Il  dirigente  di  tale  struttura  svolge le
funzioni di segretario del CAL.