Art. 6. Funzionamento del CAL 1. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalita' per indire e svolgere consultazioni degli enti locali, sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti. 2. Il regolamento prevede, in particolare, le modalita' piu' celeri per l'articolazione degli atti, per l'espressione delle rispettive posizioni tra i componenti del CAL e tra tutti gli enti locali, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale. 3. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del CAL. 4. Le sedute del CAL sono convocate anche su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale o di un quinto dei componenti. 5. Per l'espressione dei pareri obbligatori, il presidente del CAL convoca il consiglio medesimo entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 11, comma 3. 6. L'ordine del giorno delle sedute del CAL e' trasmesso al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale. 7. Il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto, dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali, istituita con apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale). Il dirigente di tale struttura svolge le funzioni di segretario del CAL.