Art. 8.
Durata  in  carica dei componenti del CAL decadenza e sostituzione di
                         singoli componenti

   1.  Il  CAL  ha  una  durata  pari  a quella della legislatura del
Consiglio  regionale  e  i  suoi  componenti  restano  in carica fino
all'insediamento  del  rinnovato  organo.  2.  I  componenti  del CAL
decadono  qualora  non  siano  piu'  titolari  della  carica  che  ne
legittima la partecipazione all'organo.
   3.  I  componenti elettivi che cessano dalla carica per decadenza,
dimissioni  o  morte, sono sostituiti dai candidati appartenenti alla
propria categoria che seguono in graduatoria. Nei casi di impedimento
permanente, rimozione, decadenza o morte dei componenti di diritto di
cui all'art. 2, comma 2, subentra, nel CAL, il vice sindaco o il vice
presidente.  Non  si  fa  luogo  al  subentro  nei  casi  in cui, per
cessazione dalla carica di presidente o di sindaco o per scioglimento
del  Consiglio  provinciale o comunale, la legge preveda la nomina di
un commissario.