Art. 8. Durata in carica dei componenti del CAL decadenza e sostituzione di singoli componenti 1. Il CAL ha una durata pari a quella della legislatura del Consiglio regionale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento del rinnovato organo. 2. I componenti del CAL decadono qualora non siano piu' titolari della carica che ne legittima la partecipazione all'organo. 3. I componenti elettivi che cessano dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, sono sostituiti dai candidati appartenenti alla propria categoria che seguono in graduatoria. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o morte dei componenti di diritto di cui all'art. 2, comma 2, subentra, nel CAL, il vice sindaco o il vice presidente. Non si fa luogo al subentro nei casi in cui, per cessazione dalla carica di presidente o di sindaco o per scioglimento del Consiglio provinciale o comunale, la legge preveda la nomina di un commissario.