Art. 9.
       Indennita' del presidente del CAL e gettoni di presenza

   1.   Al  presidente  del  CAL  e  ai  componenti  dell'Ufficio  di
presidenza, di cui all'art. 5, comma 3, spetta una indennita' pari al
40  per  cento  dell'indennita'  di funzione percepita dagli omologhi
membri  dell'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio regionale. 2. Ai
componenti  del CAL spetta un gettone di presenza per ogni seduta del
Consiglio  medesimo,  fino ad un massimo di dieci all'anno, in misura
pari  al  gettone  di  presenza stabilito per le sedute del Consiglio
comunale del capoluogo di Regione.
   3.  Ai  componenti del CAL non residenti nel Comune di Roma spetta
il   rimborso  delle  spese  di  viaggio  per  ciascuna  giornata  di
partecipazione alle sedute del CAL.