Art. 9. Indennita' del presidente del CAL e gettoni di presenza 1. Al presidente del CAL e ai componenti dell'Ufficio di presidenza, di cui all'art. 5, comma 3, spetta una indennita' pari al 40 per cento dell'indennita' di funzione percepita dagli omologhi membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 2. Ai componenti del CAL spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio medesimo, fino ad un massimo di dieci all'anno, in misura pari al gettone di presenza stabilito per le sedute del Consiglio comunale del capoluogo di Regione. 3. Ai componenti del CAL non residenti nel Comune di Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute del CAL.