Art. 3.
                          Entrata in vigore

   1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  1  gennaio 2008 ad
esclusione  di  quanto stabilito dal precedente art. 2 la cui entrata
in  vigore  e'  fissata  al  giorno  successivo  a  quello  della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 23 novembre 2007
                              DEL TURCO