Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2008 ad esclusione di quanto stabilito dal precedente art. 2 la cui entrata in vigore e' fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 23 novembre 2007 DEL TURCO