Art. 2. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 1/2005 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 41/2005, dopo le parole: «la rete dei servizi e degli interventi attivati e promossi dai comuni del territorio», sono inserite le seguenti: «con indicazione delle capacita' di intervento in termini sia di strutture che di servizi,». 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 41/2005 sono aggiunte, in fine, le parole: «anche con riferimento al fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali; ».