Art. 2.
        Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 1/2005

1.  Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n.
41/2005,  dopo  le  parole:  «la  rete dei servizi e degli interventi
attivati  e  promossi  dai  comuni  del territorio», sono inserite le
seguenti:  «con  indicazione delle capacita' di intervento in termini
sia  di  strutture  che  di servizi,». 2. Alla lettera b) del comma 2
dell'art. 29 della legge regionale n. 41/2005 sono aggiunte, in fine,
le   parole:  «anche  con  riferimento  al  fabbisogno  di  strutture
residenziali e semiresidenziali; ».