Art. 4. Modifiche all'art. 47 della legge regionale 41/2005 1. Dopo il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 41/2005, e' inserito il seguente: «2-bis. Gli enti locali, le aziende unita' sanitarie locali e gli organismi consortili da essi costituiti ai sensi dell'art. 65 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), adeguano i regolamenti che disciplinano l'accesso alle prestazioni del sistema integrato prevedendo come criterio prioritario, in relazione alle modalita' di compartecipazione degli utenti ai costi, la valutazione della situazione economica del richiedente effettuata attraverso il calcolo dell'ISEE.». 2. Dopo il comma 2 bis dell'art. 47 della legge regionale n. 41/2005, e' inserito il seguente: «2-ter. L'adeguamento dei regolamenti di cui al comma 2 bis avviene in modo coerente con gli atti della programmazione regionale e zonale.».