Art. 4.
         Modifiche all'art. 47 della legge regionale 41/2005

1.  Dopo il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 41/2005, e'
inserito  il  seguente:  «2-bis.  Gli  enti locali, le aziende unita'
sanitarie  locali  e  gli  organismi consortili da essi costituiti ai
sensi  dell'art.  65  della  legge  regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale), adeguano i regolamenti
che  disciplinano  l'accesso  alle  prestazioni del sistema integrato
prevedendo  come criterio prioritario, in relazione alle modalita' di
compartecipazione   degli  utenti  ai  costi,  la  valutazione  della
situazione economica del richiedente effettuata attraverso il calcolo
dell'ISEE.».
2. Dopo il comma 2 bis dell'art. 47 della legge regionale n. 41/2005,
e' inserito il seguente:
«2-ter.  L'adeguamento  dei regolamenti di cui al comma 2 bis avviene
in  modo  coerente  con  gli  atti  della  programmazione regionale e
zonale.».