Art. 6.
       Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 41/2005

1.  Al  comma  1  dell'art. 63 della legge regionale n. 41/2005, sono
aggiunte,  in  fine,  le parole: «entro il termine massimo di un anno
dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.».