Art. 10.
                             N o m i n a

  1.  Il  procedimento per l'elezione del Difensore civico e' avviato
con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, disposta
dal  Presidente  del  Consiglio  regionale,  di  un  avviso  pubblico
indicante:   a)  l'intenzione della Regione di procedere all'elezione
del Difensore civico;
   b)  i  requisiti  richiesti  per  ricoprire  l'incarico,  indicati
all'art. 9;
   c) il trattamento economico previsto;
   d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per
la   presentazione   delle   candidature  presso  la  Presidenza  del
Consiglio.
  2. Il Presidente del consiglio regionale trasmette alla Commissione
consiliare   competente   in   materia   l'elenco  delle  candidature
presentate ai sensi del comma 1. La Commissione consiliare competente
procede  all'accertamento  dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1 e
predispone  una  relazione  per  iscrivere  l'elezione  del Difensore
civico  all'ordine  del giorno della prima seduta utile del Consiglio
regionale.
  3.  Il  Consiglio  regionale elegge il Difensore civico a scrutinio
segreto  e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla
Regione.