Art. 10. N o m i n a 1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico e' avviato con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, disposta dal Presidente del Consiglio regionale, di un avviso pubblico indicante: a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico; b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'art. 9; c) il trattamento economico previsto; d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio. 2. Il Presidente del consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia l'elenco delle candidature presentate ai sensi del comma 1. La Commissione consiliare competente procede all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1 e predispone una relazione per iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale. 3. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.