Art. 11.
                    Durata dell'incarico e revoca

  1.   Il  Difensore  civico  dura  in  carica  sei  anni  e  non  e'
rieleggibile. 2. Il Difensore civico e' revocato per gravi violazioni
di legge. Puo' essere altresi' revocato per gravi e comprovati motivi
connessi  all'esercizio  delle  sue  funzioni a seguito di mozione di
censura  che  deve  essere approvata con la maggioranza dei due terzi
dei consiglieri assegnati alla Regione.