Art. 11. Durata dell'incarico e revoca 1. Il Difensore civico dura in carica sei anni e non e' rieleggibile. 2. Il Difensore civico e' revocato per gravi violazioni di legge. Puo' essere altresi' revocato per gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni a seguito di mozione di censura che deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.