Art. 13. Sede, personale, strutture 1. Il Difensore civico e' istituzionalmente collegato al Consiglio regionale. 2. Il Difensore civico puo' svolgere proprie funzioni anche in sedi decentrate, utilizzando le strutture periferiche della Regione, previa intesa con l'Ufficio di presidenza del consiglio e con la giunta regionale. 3. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Difensore civico si avvale di una struttura denominata Segreteria del Difensore civico, istituita dall'Ufficio di presidenza con personale di ruolo del Consiglio regionale. 4. Il personale assegnato alla Segreteria del Difensore civico dipende funzionalmente dal Difensore civico. 5. I locali e le spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico sono a carico del Consiglio regionale.