Art. 13.
                     Sede, personale, strutture

  1.  Il Difensore civico e' istituzionalmente collegato al Consiglio
regionale.  2.  Il  Difensore  civico  puo' svolgere proprie funzioni
anche  in sedi decentrate, utilizzando le strutture periferiche della
Regione,  previa  intesa  con l'Ufficio di presidenza del consiglio e
con la giunta regionale.
  3.  Per  l'espletamento delle proprie funzioni, il Difensore civico
si  avvale  di  una  struttura  denominata  Segreteria  del Difensore
civico,  istituita  dall'Ufficio di presidenza con personale di ruolo
del Consiglio regionale.
  4.  Il  personale  assegnato  alla  Segreteria del Difensore civico
dipende funzionalmente dal Difensore civico.
  5.  I  locali  e  le  spese  per  il funzionamento dell'Ufficio del
Difensore civico sono a carico del Consiglio regionale.