Art. 2. Funzioni del Difensore civico 1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalita' della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei singoli e degli enti. 2. Il Difensore civico esercita le funzioni previste dalle leggi statali e regionali a garanzia del buon andamento, dell'imparzialita', della legalita', della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attivita' amministrativa. 3. Il Difensore civico non e' soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.