Art. 2.
                    Funzioni del Difensore civico

  1.  Il Difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalita'
della  presente  legge,  la  tutela  non  giurisdizionale dei diritti
soggettivi,  degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e
diffusi  dei singoli e degli enti. 2. Il Difensore civico esercita le
funzioni previste dalle leggi statali e regionali a garanzia del buon
andamento,  dell'imparzialita',  della  legalita', della trasparenza,
dell'efficienza e dell'efficacia dell'attivita' amministrativa.
  3.  Il  Difensore  civico  non  e'  soggetto  ad  alcuna  forma  di
dipendenza  gerarchica  o funzionale ed esercita le sue competenze in
piena autonomia.