Art. 3.
                       Ambito dell'intervento

  1.  Il  Difensore civico interviene in riferimento a provvedimenti,
atti,  fatti,  ritardi,  omissioni,  illegittimita'  o  irregolarita'
riscontrati  da  parte  di uffici o servizi:  a) dell'Amministrazione
regionale;
   b) degli enti, agenzie ed aziende speciali soggetti alla vigilanza
e al controllo di gestione degli organi regionali;
   c)  delle  Aziende  Sanitarie  regionali coordinandosi, per quanto
concerne  la  tutela  dei  diritti dell'utente dei servizi sanitari e
socio-assistenziali,  con  gli  organismi eventualmente istituiti per
analoghe finalita';
   d) dei concessionari o gestori dei servizi pubblici regionali;
   e)  degli  enti  locali limitatamente all'esercizio delle funzioni
conferite ed attribuite.
  2.  L'intervento  del  Difensore  civico  puo'  riguardare anche le
attivita'  degli  Enti locali, nell'esercizio di funzioni proprie, in
forma  singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula
di  apposite  convenzioni  approvate dai rispettivi organi consiliari
competenti.
  3.   Il   Difensore   civico   puo'  altresi'  segnalare  eventuali
disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni per il
perseguimento delle finalita' di imparzialita' e buon andamento della
pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
  4. Nei casi di cui al comma 1 il Difensore civico interviene:
   a)   a  richiesta  di  singoli  interessati,  enti,  associazioni,
allorche'  siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i
ritardi, le irregolarita' o le disfunzioni;
   b)  d'ufficio, in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di
generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione
nella cittadinanza, nonche' nei casi di natura e contenuto analoghi a
quelli per i quali sia stato chiesto il suo intervento.
  5.  Le  istanze  al  Difensore civico possono essere presentate per
iscritto o raccolte verbalmente presso i suoi uffici.
  6. Il Difensore civico non puo' intervenire a richiesta di soggetti
legati  da rapporto di impiego con le amministrazioni di cui all'art.
3, comma 1 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.
  7.  Il  Difensore  civico  non  puo'  intervenire  su richiesta dei
Consiglieri regionali.