Art. 5.
                            Segnalazioni

  1  .  Il  Difensore  civico  che nell'esercizio delle sue funzioni,
rilevi  disfunzioni  o disservizi comunque incidenti sulla qualita' e
regolarita'     dell'attivita'     amministrativa,    ne    riferisce
all'amministrazione  interessata, e compie gli atti inerenti alla sua
qualita'  di  pubblico ufficiale. 2. Qualora nell'esercizio delle sue
funzioni, il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano
costituire  reato  ne fa rapporto all'Autorita' giudiziaria. Nel caso
in  cui  il  Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano
comportare  responsabilita'  contabile  o  amministrativa, li segnala
alla Corte dei conti.