Art. 5. Segnalazioni 1 . Il Difensore civico che nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o disservizi comunque incidenti sulla qualita' e regolarita' dell'attivita' amministrativa, ne riferisce all'amministrazione interessata, e compie gli atti inerenti alla sua qualita' di pubblico ufficiale. 2. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato ne fa rapporto all'Autorita' giudiziaria. Nel caso in cui il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano comportare responsabilita' contabile o amministrativa, li segnala alla Corte dei conti.