Art. 7. Relazione al Consiglio regionale 1. Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarita' ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari. 2 . Per i casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico puo' in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio regionale. 3. Copia delle relazioni di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per conoscenza al Presidente della Giunta regionale. 4. La relazione del Difensore civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa ai rappresentanti degli enti stessi. 5. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione entro due mesi dalla presentazione e tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza. 6. La relazione annuale e' illustrata dal Difensore civico in Consiglio regionale ed e' sottoposta a discussione secondo le norme del Regolamento interno. 7. La relazione annuale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne pubblicita' anche avvalendosi di strumenti multimediali di informazione e comunicazione. 8. Il Difensore civico puo' essere ascoltato, anche su sua richiesta, dalla Commissione consiliare competente per riferire su aspetti generali della sua funzione, e dalle altre Commissioni consiliari, in ordine ad aspetti particolari della sua attivita'.