Art. 7.
                  Relazione al Consiglio regionale

  1.  Il  Difensore  civico  invia  al  Consiglio regionale, entro il
31 marzo  di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente,  segnalando  i  casi  in cui si sono verificati ritardi o
irregolarita'  ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che
si  ritengono  necessari. 2 . Per i casi di particolare importanza, o
comunque  meritevoli  di  urgente considerazione, il Difensore civico
puo'   in  ogni  momento  inviare  apposite  relazioni  al  Consiglio
regionale.
  3.  Copia  delle  relazioni  di  cui  ai commi 1 e 2 e' inviata per
conoscenza al Presidente della Giunta regionale.
  4.  La  relazione  del  Difensore  civico,  qualora  riguardi anche
interventi  compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa ai
rappresentanti degli enti stessi.
  5.  Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza,
esamina  e  discute la relazione entro due mesi dalla presentazione e
tenuto   conto  delle  osservazioni  in  essa  formulate,  adotta  le
determinazioni di propria competenza.
  6.  La  relazione  annuale  e'  illustrata  dal Difensore civico in
Consiglio  regionale  ed e' sottoposta a discussione secondo le norme
del Regolamento interno.
  7.  La  relazione  annuale  e'  pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della  Regione.  Il  Consiglio regionale provvede a darne pubblicita'
anche   avvalendosi  di  strumenti  multimediali  di  informazione  e
comunicazione.
  8.  Il  Difensore  civico  puo'  essere  ascoltato,  anche  su  sua
richiesta,  dalla  Commissione  consiliare competente per riferire su
aspetti  generali  della  sua  funzione,  e  dalle  altre Commissioni
consiliari, in ordine ad aspetti particolari della sua attivita'.