Art. 8. Programmazione delle attivita' del Difensore civico 1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Difensore civico presenta al Consiglio regionale il programma di attivita' per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 2. Il Consiglio esamina ed approva il programma e in conformita' ad esso determina i mezzi e le risorse da ascrivere nella previsione di spesa del bilancio, da porre a disposizione del Difensore civico