Art. 8.
         Programmazione delle attivita' del Difensore civico

  1.  Entro il 15 settembre di ogni anno il Difensore civico presenta
al   Consiglio   regionale  il  programma  di  attivita'  per  l'anno
successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 2.
Il Consiglio esamina ed approva il programma e in conformita' ad esso
determina i mezzi e le risorse da ascrivere nella previsione di spesa
del bilancio, da porre a disposizione del Difensore civico