Art. 9.
                     Requisiti e cause ostative

  1.  Puo'  essere  candidato  alla  carica  di  Difensore  civico un
cittadino  italiano in possesso del diploma di laurea magistrale o di
diploma di laurea del vecchio ordinamento e che abbia una qualificata
esperienza  professionale,  almeno  quinquennale,  maturata nel campo
giuridico-amministrativo.  2.  I  requisiti  di cui al comma 1 devono
essere  documentati  al  momento  della dichiarazione di accettazione
dell'incarico sottoscritta dal candidato.
  3. Non sono eleggibili a Difensore civico:
   a)  i membri del Governo, i Presidenti e i componenti degli organi
esecutivi  di  Regione,  Provincia,  Comunita'  montana  e  Unione di
comuni, i Sindaci e gli Assessori comunali, i Presidenti dei consigli
circoscrizionali, i direttori delle Aziende Unita' sanitarie locali e
ospedaliere,  i  direttori  generali  regionali e degli enti locali e
delle agenzie ad essi collegate;
   b) i componenti del Parlamento nazionale od europeo, i Consiglieri
regionali,  provinciali,  comunali,  circoscrizionali,  di  Comunita'
montana e di Unione di comuni;
   c)  i  magistrati  ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali
amministrativi  regionali,  della  Corte  dei  conti  e di ogni altra
giurisdizione speciale;
   d)  i  membri  degli  organismi  dirigenti  nazionali, regionali e
locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
   e)  i  componenti  di  organismi  tenuti  ad esprimere parere o ad
esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3,
comma 1 ed i funzionari degli Uffici territoriali del Governo;
   f)  gli  amministratori  di  enti  ed  imprese  o associazioni che
ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
  4.  Al  fine  di  garantire  l'indipendenza del ruolo del Difensore
civico  coloro  che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui
al  comma  3  possono  essere  eletti  solo se siano decorsi due anni
dall'intervenuta cessazione dalle cariche medesime.
  5.  L'incarico  di Difensore civico e' incompatibile con ogni altra
carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attivita' che
possa  configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie
dell'incarico di Difensore civico.