Art. 2. Copertura finanziaria 1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'art. 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 10, comma 4, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 9 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009), la giunta regionale e' autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 150.592.095,11, per una durata massima di anni quaranta a decorrere dal 2007 e con onere massimo di ammortamento di euro 1.600.000,00 per l'anno 2007 e di euro 8.400.000,00 dal 2008 in poi. 2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2007 e successivi, del bilancio pluriennale 2007/2009. 3 . Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 e' diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.