Art. 2.
                        Copertura finanziaria

  1.  Per  far  fronte  al  disavanzo  finanziario di cui all'art. 1,
determinato  dalla  mancata  stipulazione  di  mutui  autorizzati con
l'art.  10,  comma  4,  della  legge  regionale  30  marzo 2007, n. 9
(Bilancio  di  previsione  annuale per l'esercizio finanziario 2007 e
bilancio  pluriennale  2007-2009), la giunta regionale e' autorizzata
ad  assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o
prestiti   obbligazionari,   fino  all'importo  complessivo  di  euro
150.592.095,11,  per  una durata massima di anni quaranta a decorrere
dal 2007 e con onere massimo di ammortamento di euro 1.600.000,00 per
l'anno  2007  e  di  euro  8.400.000,00 dal 2008 in poi. 2. All'onere
conseguente  dal  comma  1, si fa fronte con quota degli stanziamenti
previsti   nelle   UPB  15.1.003  e  15.3.002  del  bilancio  2007  e
successivi, del bilancio pluriennale 2007/2009.
  3  .  Per  gli  effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16
maggio  1970,  n.  281,  nonche' del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168,  convertito  dalla  legge  30  luglio  2004,  n. 191, il mutuo o
prestito  di  cui  al comma 1 e' diretto al finanziamento delle spese
indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.