Art. 5. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2007, n. 9 1. Ai commi 1, 4 e 7, dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2 007, la parola (trenta) e' sostituita dalla seguente: (quaranta). 2. L'art. 11 della legge regionale n. 9/2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Ristrutturazione indebitamento). - 1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale e' autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati (compresi l'estinzione anticipata, e/o la rinegoziazione, e/o rimodulazione, e/o sostituzione), i mutui o i prestiti contratti a condizioni piu' onerose di quelle attuali di mercato e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ami nortamento. L'indebitamento cosi' ristrutturato non potra' eccedere la durata di quaranta anni. 2 . In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata a deliberare per le operazioni con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari, anche mediante l'utilizzo di strumenti derivati previsti dalla prassi, con assorbimento degli oneri di ristrutturazione connessi. 3. Alleoperazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 10. 4. All'onere derivante dal presente art. si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle Unita' previsionali di base 15.1 .003 e 15.3.002 del bilanciopluriennale 2007/2009 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.). 3. L'art. 12 della legge regionale n. 9/2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 12. (Gestione attiva del portafoglio di debiti). - 1 . La ristrutturazione del debito esistente, attraverso l'uso di strumenti derivati, puo' essere effettuata tramite le operazioni previste dalla prassi dei mercati finanziari, anche in relazione all'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno. L'utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi. 2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell'art. 10.».