Art. 5.
         Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2007, n. 9

  1.  Ai  commi  1,  4 e 7, dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2
007,  la parola (trenta) e' sostituita dalla seguente: (quaranta). 2.
L'art. 11 della legge regionale n. 9/2007 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 11 (Ristrutturazione indebitamento). - 1. La Regione concorre
alla   realizzazione   degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  anche
attraverso   la   ristrutturazione   dei   prestiti   precedentemente
contratti,   allo   scopo  di  conseguire  economie  negli  oneri  di
ammortamento  attualmente  sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale
e'  autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei
mercati (compresi l'estinzione anticipata, e/o la rinegoziazione, e/o
rimodulazione,  e/o  sostituzione),  i mutui o i prestiti contratti a
condizioni  piu'  onerose  di quelle attuali di mercato e le connesse
operazioni  in  strumenti  finanziari  derivati,  anche attraverso la
contrazione,   in   sostituzione,   di   nuovi   mutui  e/o  prestiti
obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da
estinguere  anticipatamente  e  degli oneri di ristrutturazione, allo
scopo  di  ottenere  una  riduzione  degli  oneri  di ami nortamento.
L'indebitamento  cosi' ristrutturato non potra' eccedere la durata di
quaranta anni.
  2 . In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale
e'  autorizzata  a  deliberare  per  le  operazioni  con rimborso del
capitale  in  un'unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un
fondo  vincolato  di  ammortamento del debito per la restituzione del
capitale   oggetto   dei   prestiti  obbligazionari,  anche  mediante
l'utilizzo   di   strumenti   derivati  previsti  dalla  prassi,  con
assorbimento degli oneri di ristrutturazione connessi.
  3. Alleoperazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto non
incompatibili, i commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 10.
  4.  All'onere  derivante  dal  presente  art.  si fa fronte con gli
stanziamenti  iscritti  nei relativi bilanci alle Unita' previsionali
di  base  15.1  .003 e 15.3.002 del bilanciopluriennale 2007/2009 per
far  fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza
l'estinzione anticipata.).
  3.  L'art.  12  della  legge  regionale n. 9/2007 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  12.  (Gestione  attiva  del portafoglio di debiti). - 1 . La
ristrutturazione  del debito esistente, attraverso l'uso di strumenti
derivati, puo' essere effettuata tramite le operazioni previste dalla
prassi  dei  mercati finanziari, anche in relazione all'art. 41 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto ministeriale 1° dicembre
2003,  n.  389 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con  il  Ministro  dell'interno.  L'utilizzo  di  tali  strumenti  ha
l'obiettivo  di  garantire  una  gestione  attiva  del portafoglio di
debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.
  2.  Per  garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni del comma 9 dell'art. 10.».