Art. 2.
                      Modificazione all'art. 22

   1.  La  lettera  n-bis)  del comma 1 dell'art. 22 del rego-lamento
regionale n. 6/1996 e' sostituita dalla seguente:
   «n-bis)  l'eventuale richiesta di esonero dall'accertamen-to della
conoscenza  della  lingua francese o italia-na, con l'indicazione del
motivo ai sensi dell'art. 7, dell'ente del comparto unico regionale e
della    qualifica    dirigenziale,   categoria/posizione   per   cui
l'accertamento  e'  stato  superato e dell'oc-casione in cui e' stato
superato; ».