Art. 2. Modificazione all'art. 22 1. La lettera n-bis) del comma 1 dell'art. 22 del rego-lamento regionale n. 6/1996 e' sostituita dalla seguente: «n-bis) l'eventuale richiesta di esonero dall'accertamen-to della conoscenza della lingua francese o italia-na, con l'indicazione del motivo ai sensi dell'art. 7, dell'ente del comparto unico regionale e della qualifica dirigenziale, categoria/posizione per cui l'accertamento e' stato superato e dell'oc-casione in cui e' stato superato; ».