Regolamento   di   attuazione   in  materia  di  promozione  delle
manifestazioni  sportive e delle attivita' di educazione alla pratica
sportiva  e  di sostegno degli investimenti per impianti sportivi, ai
sensi  dell'art.  2-bis  della  legge  regionale  3 aprile 2003, n. 8
(Testo unico in materia di sport e tempo libero).
                               Capo I
                         Disposizioni comuni
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
   1.  Il  presente  regolamento reca disposizioni generali, ai sensi
dell'art.  2-bis  della  legge  regionale  3 aprile 2003, n. 8 (Testo
unico  in  materia  di  sport e tempo libero), per la programmazione,
l'attuazione  e  la  verifica degli interventi pubblici di competenza
della  Regione  e  degli  Enti  locali in materia di promozione delle
manifestazioni  sportive e delle attivita' di educazione alla pratica
sportiva,   nonche'  di  sostegno  degli  investimenti  per  impianti
sportivi.
                               Capo II
     Interventi per la promozione delle manifestazioni sportive
        e delle attivita' di educazione alla pratica sportiva
                               Art. 2.
                  Classificazione degli interventi
           di competenza della Regione e degli enti locali
   1.  Ai  fini  della  determinazione  dell'ambito  territoriale  di
preminente  interesse delle manifestazioni sportive e delle attivita'
educative,  di  cui  al titolo II del capo V della legge regionale 27
novembre   2006,   n.   24   (Conferimento   di  funzioni  e  compiti
amministrativi  agli  enti locali in materia di agricoltura, foreste,
ambiente,   energia,   pianificazione   territoriale  e  urbanistica,
mobilita',  trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono valutati
i seguenti elementi:
   a)  impatto  territoriale,  con  riferimento  al territorio da cui
provengono i partecipanti alle manifestazioni ed eventi;
   b)  dimensione strutturale dell'organizzazione, con riferimento al
numero dei partecipanti;
   c) impegno organizzativo ed economico dell'ente organizzatore.
                               Art. 3.
      Ambito degli interventi di preminente interesse regionale
   1. Sono considerate di preminente interesse regionale:
   a)    manifestazioni    sportive   di   interesse   nazionale   ed
internazionale,  con  particolare  attenzione  a  quelle inserite nei
calendari degli organismi nazionali ed internazionali, caratterizzate
dalla  partecipazione  di  rilevanti quote di soggetti provenienti da
aree diverse del territorio nazionale e da altri Paesi;
   b)  manifestazioni sportive di interesse regionale, caratterizzate
da  rilevante  impatto  territoriale  e  da rilevante dimensione, con
particolare   riguardo   al  numero  dei  partecipanti  e  alla  loro
provenienza,  attestante  il  coinvolgimento  di  realta' sportive di
tutto  il territorio regionale, nonche' la complessita' organizzativa
e l'impegno economico assunto dall'ente organizzatore, direttamente o
con apporto di sponsor diversi;
   c)  iniziative di educazione alla pratica sportiva, di particolare
valore  e  significato etico e sociale, rivolte all'intero territorio
regionale,  caratterizzate  da  elementi  di  straordinarieta'  o  di
particolare originalita'.
                               Art. 4.
Ambito degli interventi di preminente interesse provinciale e locale
   1.   Sono   considerati   generalmente   di  preminente  interesse
provinciale   e   locale  tutti  gli  interventi  che  non  hanno  le
caratteristiche individuate all'art. 3, comma 1.
   2. Sono considerate di preminente interesse provinciale:
   a) manifestazioni sportive e iniziative di educazione alla pratica
sportiva,  caratterizzate  dalla presenza di partecipanti provenienti
prevalentemente dall'ambito territoriale provinciale o sovracomunale;
   b) manifestazioni sportive e iniziative di educazione alla pratica
sportiva  con  caratteristiche  di  ordinarieta'  in  relazione  alle
singole  discipline  sportive,  quali  ad esempio campionati o tornei
provinciali periodicamente ricorrenti nell'ambito provinciale;
   c)   iniziative   di  educazione  alla  pratica  sportiva  rivolte
prevalentemente  al  territorio  provinciale  in  cui  le  stesse  si
svolgono.
   3. Sono considerate di preminente interesse locale:
   a) manifestazioni sportive e iniziative di educazione alla pratica
sportiva    di    interesse    locale,   caratterizzate   dall'essere
tradizionalmente  radicate  nel  territorio  comunale,  nonche' dalla
presenza  di  partecipanti provenienti prevalentemente dal territorio
comunale in cui si svolge l'iniziativa;
   b)   iniziative   di  educazione  alla  pratica  sportiva  rivolte
prevalentemente al territorio comunale in cui le stesse si svolgono.
                              Capo III
               Interventi per l'impiantistica sportiva
                               Art. 5.
      Investimenti per impianti sportivi di interesse regionale
   1.  Sono  di preminente interesse regionale, ai sensi dell'art. 27
della  legge  regionale  n.  24/2006,  gli  investimenti per impianti
sportivi  di  grandi  dimensioni  riferibili a un bacino di utenza di
ampiezza almeno provinciale.
   2.  Sono  compresi  tra  gli  interventi  di cui al comma 1 quelli
relativi   ad  impianti  destinati  ad  ospitare  regolari  attivita'
agonistiche,  riferite  a campionati o altre manifestazioni ufficiali
delle  diverse  discipline  sportive  riconosciute  dalle  rispettive
organizzazioni rappresentative.
   3. Gli investimenti di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
   a)  realizzazione  di nuovi impianti sportivi di rilevante impegno
finanziario per gli enti locali;
   b) completamento di impianti sportivi esistenti;
   c) ampliamento di impianti sportivi esistenti;
   d) acquisizione in proprieta' di impianti sportivi in disuso;
   e) adeguamento alle normative in materia di sicurezza.
   4. Ai fini del presente regolamento si intende:
   a)  per  completamento, la realizzazione di opere atte a dotare un
impianto  sportivo  di  spazi  o  di  servizi di supporto e accessori
mancanti o non sufficienti;
   b)  per  ampliamento,  la  realizzazione  di  opere  destinate  ad
aumentare   in   modo  significativo  la  possibilita'  di  fruizione
dell'impianto;
   c)  per  adeguamento alle normative in materia di sicurezza, oltre
all'adeguamento  alle  norme  per  la costruzione e l'esercizio degli
impianti,     l'eliminazione    delle    barriere    architettoniche,
l'adeguamento   alle   norme   per   la  prevenzione  degli  incendi,
l'adeguamento  per  la  sicurezza  degli impianti tecnologici nonche'
l'adeguamento  alle prescrizioni emanate dal CONI per l'impiantistica
sportiva.
                               Art. 6.
                 Investimenti per impianti sportivi
                  di interesse provinciale e locale
   1.  Sono  di  preminente  interesse provinciale o locale tutti gli
interventi  non espressamente ricompresi tra quelli elencati all'art.
5  e  riferibili ad un bacino di utenza rispettivamente sovracomunale
ovvero locale.
   2. Il bacino d'utenza e' costituito dalla popolazione residente in
un'area  la  cui  distanza  dall'impianto  oggetto  di  intervento e'
inferiore a quella da altro impianto della medesima tipologia.
                               Capo IV
                         Disposizioni finali
                               Art. 7.
                   Coordinamento e collaborazione
                   tra Regione, Province e Comuni
   1.  Per  il  coordinamento e la programmazione degli interventi di
rispettiva  competenza  ed al fine della ottimale utilizzazione delle
risorse   finanziarie,   Regione,   Province   e  Comuni  collaborano
organizzando   apposite  modalita'  di  concertazione  e  di  scambio
sistematico di dati conoscitivi e informazioni.
   2.  Per  le  finalita'  del  comma  1,  la Regione, di norma entro
sessanta  giorni dalla data di scadenza della presentazione ai propri
Uffici delle domande di contributo, promuove incontri con le Province
finalizzati  all'esame  congiunto delle istanze pervenute, sulla base
dei parametri individuati ai capi II e III. In tale sede e' possibile
provvedere  alla  riattribuzione all'ente competente delle domande di
contributo pervenute, secondo l'accertato interesse prevalente; delle
eventuali   riattribuzioni   viene  data  comunicazione  ai  soggetti
proponenti.
   3.  Le  Province  possono promuovere iniziative di coordinamento e
programmazione nell'ambito sovracomunale di competenza.
   4.  Al  fine  di  assicurare coerenza nella gestione delle istanze
contributive,  Regione, Province e Comuni competenti adottano modelli
comuni  di  presentazione delle domande contributive, nonche' modelli
comuni  di  verifica  della realizzazione delle iniziative oggetto di
contributo.
   5. In particolare, per gli interventi in materia di impiantistica,
la  Regione  promuove,  di  norma  entro  il 31 ottobre di ogni anno,
incontri  per  acquisire un quadro informativo organico ed aggiornato
sullo  stato  degli investimenti attivati nel territorio regionale al
fine di monitorare i risultati conseguiti con l'azione contributiva.
                               Art. 8.
                          Entrata in vigore
   1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla  data  della  sua  pubblicazione  nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   Visto, il Presidente: Illy