Regolamento di attuazione in materia di promozione delle manifestazioni sportive e delle attivita' di educazione alla pratica sportiva e di sostegno degli investimenti per impianti sportivi, ai sensi dell'art. 2-bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Capo I Disposizioni comuni Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento reca disposizioni generali, ai sensi dell'art. 2-bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), per la programmazione, l'attuazione e la verifica degli interventi pubblici di competenza della Regione e degli Enti locali in materia di promozione delle manifestazioni sportive e delle attivita' di educazione alla pratica sportiva, nonche' di sostegno degli investimenti per impianti sportivi. Capo II Interventi per la promozione delle manifestazioni sportive e delle attivita' di educazione alla pratica sportiva Art. 2. Classificazione degli interventi di competenza della Regione e degli enti locali 1. Ai fini della determinazione dell'ambito territoriale di preminente interesse delle manifestazioni sportive e delle attivita' educative, di cui al titolo II del capo V della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita', trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono valutati i seguenti elementi: a) impatto territoriale, con riferimento al territorio da cui provengono i partecipanti alle manifestazioni ed eventi; b) dimensione strutturale dell'organizzazione, con riferimento al numero dei partecipanti; c) impegno organizzativo ed economico dell'ente organizzatore. Art. 3. Ambito degli interventi di preminente interesse regionale 1. Sono considerate di preminente interesse regionale: a) manifestazioni sportive di interesse nazionale ed internazionale, con particolare attenzione a quelle inserite nei calendari degli organismi nazionali ed internazionali, caratterizzate dalla partecipazione di rilevanti quote di soggetti provenienti da aree diverse del territorio nazionale e da altri Paesi; b) manifestazioni sportive di interesse regionale, caratterizzate da rilevante impatto territoriale e da rilevante dimensione, con particolare riguardo al numero dei partecipanti e alla loro provenienza, attestante il coinvolgimento di realta' sportive di tutto il territorio regionale, nonche' la complessita' organizzativa e l'impegno economico assunto dall'ente organizzatore, direttamente o con apporto di sponsor diversi; c) iniziative di educazione alla pratica sportiva, di particolare valore e significato etico e sociale, rivolte all'intero territorio regionale, caratterizzate da elementi di straordinarieta' o di particolare originalita'. Art. 4. Ambito degli interventi di preminente interesse provinciale e locale 1. Sono considerati generalmente di preminente interesse provinciale e locale tutti gli interventi che non hanno le caratteristiche individuate all'art. 3, comma 1. 2. Sono considerate di preminente interesse provinciale: a) manifestazioni sportive e iniziative di educazione alla pratica sportiva, caratterizzate dalla presenza di partecipanti provenienti prevalentemente dall'ambito territoriale provinciale o sovracomunale; b) manifestazioni sportive e iniziative di educazione alla pratica sportiva con caratteristiche di ordinarieta' in relazione alle singole discipline sportive, quali ad esempio campionati o tornei provinciali periodicamente ricorrenti nell'ambito provinciale; c) iniziative di educazione alla pratica sportiva rivolte prevalentemente al territorio provinciale in cui le stesse si svolgono. 3. Sono considerate di preminente interesse locale: a) manifestazioni sportive e iniziative di educazione alla pratica sportiva di interesse locale, caratterizzate dall'essere tradizionalmente radicate nel territorio comunale, nonche' dalla presenza di partecipanti provenienti prevalentemente dal territorio comunale in cui si svolge l'iniziativa; b) iniziative di educazione alla pratica sportiva rivolte prevalentemente al territorio comunale in cui le stesse si svolgono. Capo III Interventi per l'impiantistica sportiva Art. 5. Investimenti per impianti sportivi di interesse regionale 1. Sono di preminente interesse regionale, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 24/2006, gli investimenti per impianti sportivi di grandi dimensioni riferibili a un bacino di utenza di ampiezza almeno provinciale. 2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1 quelli relativi ad impianti destinati ad ospitare regolari attivita' agonistiche, riferite a campionati o altre manifestazioni ufficiali delle diverse discipline sportive riconosciute dalle rispettive organizzazioni rappresentative. 3. Gli investimenti di cui al comma 1 hanno ad oggetto: a) realizzazione di nuovi impianti sportivi di rilevante impegno finanziario per gli enti locali; b) completamento di impianti sportivi esistenti; c) ampliamento di impianti sportivi esistenti; d) acquisizione in proprieta' di impianti sportivi in disuso; e) adeguamento alle normative in materia di sicurezza. 4. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per completamento, la realizzazione di opere atte a dotare un impianto sportivo di spazi o di servizi di supporto e accessori mancanti o non sufficienti; b) per ampliamento, la realizzazione di opere destinate ad aumentare in modo significativo la possibilita' di fruizione dell'impianto; c) per adeguamento alle normative in materia di sicurezza, oltre all'adeguamento alle norme per la costruzione e l'esercizio degli impianti, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'adeguamento alle norme per la prevenzione degli incendi, l'adeguamento per la sicurezza degli impianti tecnologici nonche' l'adeguamento alle prescrizioni emanate dal CONI per l'impiantistica sportiva. Art. 6. Investimenti per impianti sportivi di interesse provinciale e locale 1. Sono di preminente interesse provinciale o locale tutti gli interventi non espressamente ricompresi tra quelli elencati all'art. 5 e riferibili ad un bacino di utenza rispettivamente sovracomunale ovvero locale. 2. Il bacino d'utenza e' costituito dalla popolazione residente in un'area la cui distanza dall'impianto oggetto di intervento e' inferiore a quella da altro impianto della medesima tipologia. Capo IV Disposizioni finali Art. 7. Coordinamento e collaborazione tra Regione, Province e Comuni 1. Per il coordinamento e la programmazione degli interventi di rispettiva competenza ed al fine della ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie, Regione, Province e Comuni collaborano organizzando apposite modalita' di concertazione e di scambio sistematico di dati conoscitivi e informazioni. 2. Per le finalita' del comma 1, la Regione, di norma entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione ai propri Uffici delle domande di contributo, promuove incontri con le Province finalizzati all'esame congiunto delle istanze pervenute, sulla base dei parametri individuati ai capi II e III. In tale sede e' possibile provvedere alla riattribuzione all'ente competente delle domande di contributo pervenute, secondo l'accertato interesse prevalente; delle eventuali riattribuzioni viene data comunicazione ai soggetti proponenti. 3. Le Province possono promuovere iniziative di coordinamento e programmazione nell'ambito sovracomunale di competenza. 4. Al fine di assicurare coerenza nella gestione delle istanze contributive, Regione, Province e Comuni competenti adottano modelli comuni di presentazione delle domande contributive, nonche' modelli comuni di verifica della realizzazione delle iniziative oggetto di contributo. 5. In particolare, per gli interventi in materia di impiantistica, la Regione promuove, di norma entro il 31 ottobre di ogni anno, incontri per acquisire un quadro informativo organico ed aggiornato sullo stato degli investimenti attivati nel territorio regionale al fine di monitorare i risultati conseguiti con l'azione contributiva. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy