Art. 2.
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 21/2004

   1.  Il  comma  2  dell'art.  5 della legge regionale n. 21/2004 e'
sostituito dal seguente:
   «2.  La struttura regionale di cui al comma 1 supporta e gestisce,
con  riferimento  all'art.  1,  anche  l'attivita'  istituzionale dei
Consiglieri  regionali  cessati dal mandato e tiene aggiornato l'Albo
di  tutti  i  Consiglieri regionali gia' facenti parte dell'Assemblea
regionale.».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Torino, 4 febbraio 2008
                           MERCEDES BRESSO
   (Omissis)