(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6
                        del 7 febbraio 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

   la seguente legge:
                               Art. 1.
Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18

   1.  L'art.  18  della  legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge
generale  in  materia  di opere e lavori pubblici), e' sostituito dal
seguente:
   «Art.  18.  (Pareri  ed approvazione progetti). - 1. I progetti di
opere  e lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all'art. 3
non  sono  sottoposti  ad  alcun  parere tecnico o ad approvazione da
parte  degli  organi  dell'amministrazione regionale e sono approvati
dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi 2, 3, 4 e 5.
   2.  I progetti di opere e lavori pubblici, di competenza regionale
o  finanziati  dalla Regione, qualora cio' sia richiesto nei relativi
programmi,   e   quelli   di  particolare  interesse  regionale  sono
sottoposti  al  parere  della struttura tecnica regionale individuata
con  provvedimento  della  Giunta  regionale,  sentita  la competente
Commissione  consiliare,  sulla base dell'articolazione organizzativa
vigente.  Per  progetti  di  opere  e  lavori pubblici di particolare
interesse  regionale  si  intendono  quelli  individuati come tali in
piani e programmi di intervento predisposti dalla Regione.
   3.  Non occorre il parere della struttura tecnica regionale di cui
al  comma 2 sui progetti stralciati da progetti generali da essa gia'
esaminati   favorevolmente,   nei  casi  in  cui  l'ente  interessato
garantisca,  in  apposito  provvedimento,  il  rispetto dei requisiti
tecnici dell'opera.
   4.  I progetti di sistemazione forestale sono sottoposti al parere
della struttura regionale competente in materia forestale.
   5.  L'atto  amministrativo  di  approvazione  dei  progetti  o  di
concessione  del  contributo  per  la realizzazione di opere e lavori
pubblici  in  zone soggette a vincolo idrogeologico costituisce anche
autorizzazione  ai  sensi  della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45
(Nuove  norme  per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a
vincolo  per  scopi  idrogeologici  -  Abrogazione legge regionale 12
agosto  1981, n. 27). Le opere ed i lavori pubblici di cui all'art. 2
della  legge  regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali
in    materia    di    sistemazione    di   bacini   montani,   opere
idraulicoforestali,   opere   idrauliche  di  competenza  regionale),
comunque  finanziati, non sono soggetti alle procedure previste dalla
legge regionale n. 45/1989.
   6.  Gli  atti  amministrativi  di  approvazione  dei progetti sono
adottati   entro   e   non   oltre  sessanta  giorni  dalla  data  di
presentazione degli stessi».