(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 7 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 1. L'art. 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), e' sostituito dal seguente: «Art. 18. (Pareri ed approvazione progetti). - 1. I progetti di opere e lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all'art. 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico o ad approvazione da parte degli organi dell'amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi 2, 3, 4 e 5. 2. I progetti di opere e lavori pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora cio' sia richiesto nei relativi programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente. Per progetti di opere e lavori pubblici di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in piani e programmi di intervento predisposti dalla Regione. 3. Non occorre il parere della struttura tecnica regionale di cui al comma 2 sui progetti stralciati da progetti generali da essa gia' esaminati favorevolmente, nei casi in cui l'ente interessato garantisca, in apposito provvedimento, il rispetto dei requisiti tecnici dell'opera. 4. I progetti di sistemazione forestale sono sottoposti al parere della struttura regionale competente in materia forestale. 5. L'atto amministrativo di approvazione dei progetti o di concessione del contributo per la realizzazione di opere e lavori pubblici in zone soggette a vincolo idrogeologico costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27). Le opere ed i lavori pubblici di cui all'art. 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulicoforestali, opere idrauliche di competenza regionale), comunque finanziati, non sono soggetti alle procedure previste dalla legge regionale n. 45/1989. 6. Gli atti amministrativi di approvazione dei progetti sono adottati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione degli stessi».