Art. 2. Modifica alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 1. Al primo comma dell'art. 7-ter della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamita' naturali), le parole: «del Comitato regionale opere pubbliche, sentiti gli uffici tecnici regionali ed il servizio geologico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'articolazione organizzativa vigente e delle strutture regionali competenti in materia geologica ed idrogeologica.».