Art. 2.
         Modifica alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38

   1.  Al primo comma dell'art. 7-ter della legge regionale 29 giugno
1978,   n.  38  (Disciplina  e  organizzazione  degli  interventi  in
dipendenza di calamita' naturali), le parole: «del Comitato regionale
opere  pubbliche, sentiti gli uffici tecnici regionali ed il servizio
geologico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura
tecnica   regionale   individuata   con  provvedimento  della  Giunta
regionale sulla base dell'articolazione organizzativa vigente e delle
strutture    regionali    competenti    in   materia   geologica   ed
idrogeologica.».