Art. 3. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 23 1. L'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt), e' sostituito dal seguente: «Art. 5. (Autorizzazione). - 1. Le opere di cui all'art. 3, primo comma, sono autorizzate con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia. 2. Il provvedimento autorizzatorio tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista a diverso titolo dalla normativa regionale.».