Art. 3.
Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 23

   1.   L'art.  5  della  legge  regionale  26  aprile  1984,  n.  23
(Disciplina  delle  funzioni  regionali  inerenti l'impianto di opere
elettriche  aventi  tensioni  fino a 150.000 volt), e' sostituito dal
seguente:
   «Art.  5. (Autorizzazione). - 1. Le opere di cui all'art. 3, primo
comma,  sono  autorizzate  con  provvedimento  del responsabile della
struttura regionale competente in materia.
   2.  Il  provvedimento  autorizzatorio  tiene  luogo  di  qualsiasi
autorizzazione prevista a diverso titolo dalla normativa regionale.».