Art. 4. Modifica dell'art. 15 della legge regionale n. 23/1984 1. Al primo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 23/1984, le parole «il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le opere pubbliche,» sono sostituite dalle seguenti: «il responsabile della struttura regionale competente in materia».