Art. 4.
       Modifica dell'art. 15 della legge regionale n. 23/1984

   1.  Al  primo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 23/1984,
le  parole «il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato
regionale  per  le  opere pubbliche,» sono sostituite dalle seguenti:
«il responsabile della struttura regionale competente in materia».