Art. 6.
                          Norma transitoria

   1.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, i
procedimenti  pendenti  presso  il  Comitato  regionale  per le opere
pubbliche  sono  trasmessi  alla struttura tecnica regionale prevista
dall'art.  18,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  18/1984, come
modificato dalla presente legge.