Art. 7.
                             Abrogazioni

   1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
   a)  il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 11 ottobre
1976,  n.  50 (Norme per l'affidamento e la esecuzione delle opere di
edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412);
   b)  il  secondo  periodo  del terzo comma dell'art. 13 della legge
regionale n. 18/1984;
   c) gli articoli da 23 a 30 della legge regionale n. 18/1984;
   d) il terzo comma dell'art. 34 della legge regionale n. 18/1984;
   e) il settimo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 23/1984;
   f) il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale n. 23/1984;
   g)  la  legge regionale 7 agosto 1997, n. 46 (Modifica della legge
regionale  21 marzo 1984, n. 18 «Legge generale in materia di opere e
lavori pubblici»);
   h)  la  lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 7
agosto  1997,  n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da
riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU),
del  Comitato  regionale  per  le  opere  pubbliche  (CROOPP) e della
Commissione regionale per i beni culturali e ambientali (CRBC e A);
   i)  la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 (Modifica alla legge
regionale 21 marzo 1984, n. 18).