Art. 7. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 11 ottobre 1976, n. 50 (Norme per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412); b) il secondo periodo del terzo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 18/1984; c) gli articoli da 23 a 30 della legge regionale n. 18/1984; d) il terzo comma dell'art. 34 della legge regionale n. 18/1984; e) il settimo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 23/1984; f) il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale n. 23/1984; g) la legge regionale 7 agosto 1997, n. 46 (Modifica della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 «Legge generale in materia di opere e lavori pubblici»); h) la lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i beni culturali e ambientali (CRBC e A); i) la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 (Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18).