Art. 8. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore quarantacinque giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e comunque non prima dell'adozione dell'atto deliberativo della Giunta regionale di individuazione della struttura tecnica regionale competente di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 18/1984, come modificato dalla presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 4 febbraio 2008 MERCEDES BRESSO (Omissis)