Art. 8.
                          Entrata in vigore

   1. La presente legge entra in vigore quarantacinque giorni dopo la
sua  pubblicazione  nel Bollettino ufficiale della Regione e comunque
non prima dell'adozione dell'atto deliberativo della Giunta regionale
di individuazione della struttura tecnica regionale competente di cui
all'art.  18,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  18/1984,  come
modificato dalla presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Torino, 4 febbraio 2008
                           MERCEDES BRESSO
   (Omissis)