Art. 10. Finanziamento ai comuni degli studi conoscitivi della pericolosita' idrogeologica del territorio comunale 1. Alfine di consentire la revisione delle cartografie degli ambiti di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), necessaria a seguito della realizzazione di interventi di protezione o di indagini e studi di dettaglio della pericolosita' idrogeologica di parti del territorio comunale, la Regione, per l'anno 2008, concede finanziamenti straordinari ai Comuni interessati. 2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995. 3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1. 4. L'onere per l'applicazione del comma 1 e' determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 500.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 37861).