Art. 10.
Finanziamento  ai  comuni degli studi conoscitivi della pericolosita'
                idrogeologica del territorio comunale

   1.  Alfine  di  consentire  la  revisione  delle cartografie degli
ambiti  di  cui  agli  articoli  35,  36 e 37 della legge regionale 6
aprile  1998,  n.  11  (Normativa  urbanistica  e  di  pianificazione
territoriale   della  Valle  d'Aosta),  necessaria  a  seguito  della
realizzazione  di  interventi  di protezione o di indagini e studi di
dettaglio  della  pericolosita' idrogeologica di parti del territorio
comunale,   la   Regione,  per  l'anno  2008,  concede  finanziamenti
straordinari ai Comuni interessati.
   2.  Al  finanziamento  dell'onere  di  cui al comma 1, si provvede
mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di
destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.
   3.  La  Giunta  regionale,  previo parere del Consiglio permanente
degli  enti  locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e
le modalita' di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.
   4.   L'onere   per  l'applicazione  del  comma  1  e'  determinato
complessivamente,   per  l'anno  2008,  in  euro  500.000  (obiettivo
programmatico 2.1.1.02 - capitolo 37861).