Art. 12.
Diritto  proporzionale  sulle  acque  minerali  e  di  sorgente Legge
                    regionale 13 marzo 2008, n. 5

   1.  La  disposizione  di  cui  all'art.  49,  comma 1. della legge
regionale 13 marzo 2008. n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e
delle   acque  minerali  naturali,  di  sorgente  e  termali),  trova
applicazione  alle  concessioni  in  essere  alla  data di entrata in
vigore  della  predetta legge regionale n. 5/2008 a far data dal loro
rinnovo e a quelle perpetue a far data dal 31 marzo 2010.