Art. 12. Diritto proporzionale sulle acque minerali e di sorgente Legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 1. La disposizione di cui all'art. 49, comma 1. della legge regionale 13 marzo 2008. n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), trova applicazione alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale n. 5/2008 a far data dal loro rinnovo e a quelle perpetue a far data dal 31 marzo 2010.